L’Inps fornisce nuove indicazioni sull’ampliamento della decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo per nuovi codici Ateco. L’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori
La possibilità di presentare richiesta di fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
L’Inps, con la circolare 11 novembre 2021, n. 169, nel dare il via libera alle domande, comunica contestualmente l’ampliamento delle attività beneficiarie dell’esonero con conseguente estensione dei codici Ateco precedentemente fissati e riportati in circolare n. 140.
Per fruire del beneficio è requisito essenziale il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori oltre a taluni presupposti specificamente previsti dalla norma istitutrice. In particolare, trattandosi di un beneficio contributivo, l’accesso è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, e più precisamente:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di richiesta di esonero il datore di lavoro, in rife rimento all’intera matricola aziendale, mantienefino al 31 dicembre 2021 il divieto di licenziamento, previsto dall’articolo 8, commi da 9 a 11, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Per calcolare l’importo da richiedere in domanda, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore si deve fare riferimento al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, differenziando il calcolo tra le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.
L’esonero, per effetto di quanto statuito dall’art. 43, c. 4 del decreto Sostegni bis, è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
A decorrere del 11 novembre e fino al 10 dicembre 2021 è possibile inviare le domande finalizzate all’ammissione all’esonero, utilizzando il modulo di istanza denominato “SOST.BIS_ES” reperibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.
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