Quote di partecipazioni e terreni, torna la rivalutazione al 14%

 

L’approvazione dell’ultima legge di bilancio senza la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola così come delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, è stata una vera e propria doccia fredda per migliaia di professionisti, imprese e start up.

 

La norma è sempre di discreto appeal per i contribuenti; basti pensare che dal 2002 al 2020 sono state effettuate rivalutazioni di quote per 260 miliardi.

 

La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva vendita da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

 

L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato.

 

La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si potrà utilizzare per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Ma a un costo più alto rispetto all’ultima versione. L’aliquota ora è fissata al 14% (rispetto alla precedente che si fermava all’11 per cento). La redazione e il giuramento della perizia si allineano alla data della rivalutazione e, dunque, al 15 giugno 2022. Le imposte sostitutive di Ires e Irpef, anche questa volta, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre dal 15 giugno 2022. In caso di versamenti rateizzati, sugli importi successivi al primo pagamento si sommano gli interessi al 3% annuo.

 

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