Contante, nuovo limite per l’anno 2022

 

Con la pubblicazione in GU del D.L. n. 228/2021 sono intervenute delle novità nel limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi.

 

I nuovi limiti sono i seguenti:

  • Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o valuta estera, è di € 2.000;
  • Dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto è di € 1.000.

 

La variazione apportata all’art. 49 del D. Lgs. n. 231-2007, comporta che le transazioni per contanti previste dalla legge, potranno essere effettuate per un ammontare complessivo non superiore a € 1.999,99 per tutto l’anno in corso. A far tempo dall’1.1.2023 il limite sarà di € 999,99 salvo nuove ulteriori modifiche.

 

Per soggetti diversi devono intendersi distinti centri d’interesse (come, per esempio, un genitore e il figlio, marito e moglie, il socio e la società di cui fa parte, il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, due società anche se l’amministratore è lo stesso).

 

La violazione prescinde dalla causale del pagamento ed è compiuta ad esempio, anche se la transazione avviene nella sfera privata delle persone.

 

Il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Si ricorda che è consentito il pagamento di una somma superiore al limite di legge, purché sia in parte effettuato in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito munite di IBAN) e in parte in contanti. Quest’ultima deve essere inferiore ai limiti di legge vigenti.

 

Vige il divieto di pagamento in contante senza nessun limite per le retribuzioni ai dipendenti.

 

Nel caso in cui un Professionista – così come un centro elaborazione dati, tributarista e altro soggetto obbligato alla normativa antiriciclaggio -, constati detta circostanza dovrà entro 30 giorni effettuare la dovuta comunicazione alla Ragioneria Territoriale di Stato competente.

 

Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nell’art. 49 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 e in particolare quello di € 1.000 a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

 

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