Una clausola in più, da inserire nei contratti scritti di trasporto merci su gomma, per dare più forza all’adeguamento del corrispettivo alle variazioni del prezzo del gasolio superiori al 2 per cento. E un ulteriore disincentivo ai contratti in forma non scritta, quelli che tutelano meno gli autotrasportatori. Sono le misure del Dl 21/2022 che, almeno nelle intenzioni del Governo, dovrebbero attutire gli effetti del caro-carburanti sui vettori sin dalla stipula degli accordi con i committenti (il decreto prevede anche aiuti al settore, in varie forme).
Le novità vanno nella direzione delineata dal protocollo d’intesa del 17 marzo tra ministero delle Infrastrutture (Mims) e associazioni di categoria, che ha raffreddato le agitazioni delle scorse settimane. Ma le difficoltà di attuazione non mancheranno: alcuni punti non sono chiari e non è previsto un regime transitorio. Inoltre, l’efficacia delle nuove misure resta condizionata dalle caratteristiche strutturali del mercato italiano e delle regole per accedervi.
Contratto scritto: Ora diventa più vincolante l’impegno dei committenti a riconoscere ai vettori un adeguamento automatico del corrispettivo legato all’evoluzione dei prezzi del gasolio. L’articolo 14 del Dl 21/2022 modifica la norma sui contratti scritti e aggiunge, tra gli elementi essenziali di tali accordi, la clausola di adeguamento: senza questa, anche il testo di un contratto avrà solo il valore di un accordo verbale.
L’altra novità sull’adeguamento è la sua estensione ai contratti di durata inferiore a 30 giorni. È dal 2015 (legge 190/2014, comma 248, che liberalizzò la contrattazione dei corrispettivi) che sono previsti – senza differenza tra contratti scritti e non scritti – adeguamenti in caso di variazioni superiori al 2%, ma solo se le prestazioni oggetto del contratto sono «da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni»: viene adeguata la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante utilizzato nel primo mese. Ora, per i contratti scritti, viene meno il limite dei 30 giorni.
L’adeguamento del corrispettivo al costo del carburante va fatto partendo dal «valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato» (riportato nel contratto stesso) e confrontandolo con le «variazioni del prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni del ministero della Transizione ecologica».
Data la formulazione della norma, si desume che la clausola di adeguamento viene inserita in modo permanente nei contratti e non scatta solo in caso di rincari, ma anche di diminuzioni di prezzo oltre il 2 per cento.
Anche a prescindere dall’obbligo in vigore dal 2015, clausole di adeguamento sono già presenti in vari contratti stipulati in forma scritta. Si pone quindi il problema di allinearle con il nuovo obbligo, sia dal punto di vista civilistico sia da quello contabile. Ma il Dl 21/2022 non contiene alcuna indicazione sul periodo transitorio.
Quanto all’efficacia della nuova norma, va tenuto presente che i contratti scritti sono molto diffusi solo tra committenti e vettori di una certa dimensione e solidità, ma poi il trasporto viene materialmente affidato a operatori più piccoli con contratti (di subvezione) non scritti. Diventa quindi importante che i benefici dell’adeguamento obbligatorio del corrispettivo raggiungano i subvettori.
Contratto verbale: Perciò, il Dl 21/2022 agisce anche sui contratti in forma non scritta, aggiungendo il comma 6-bis all’articolo 6 del Dlgs 286/2005, col dichiarato intento di incentivare il ricorso ai contratti scritti. Così esso stabilisce che il corrispettivo nei contratti non scritti «si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi», pubblicati e aggiornati dal Mims ogni tre mesi (finora l’aggiornamento era mensile).
Di fatto, si supera il regime di liberalizzazione introdotto dal 2015, in cui le tabelle avevano solo valore orientativo. Ma non è chiaro se per i contratti non scritti di durata superiore a 30 giorni valga ancora l’obbligo di adeguamento “mensile” alle variazioni della componente di costo legata ai carburanti, previsto dalla legge 190/2014. Né come ciò si concili col fatto che l’aggiornamento delle tabelle ministeriali diventa trimestrale.
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