Cigs, ulteriori 52 settimane del biennio 2022-2023

 

Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Vi rientrano:

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operino in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;
  • indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014.

 

Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria de quo può essere usufruito, per un numero massimo di 52 settimane e fino al 31 dicembre 2023, dai richiamati soggetti datoriali, nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica, allorquando non sia possibile ricorrere alle tutele della CIGS e in deroga ai limiti temporali di durata di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015.

 

Le cinquantadue settimane di trattamento possono essere richieste anche in modo frazionato seppure entro il 31 dicembre 2023 con la precisazione che i provvedimenti di autorizzazione in sede ministeriale possono riferirsi a periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa che non superino tale data. Il Ministero ha altresì spiegato che, trattandosi di un intervento di integrazione salariale straordinaria, al pari di tutti gli altri interventi di CIGS ivi disciplinati, è da ritenere necessario l’espletamento della fase di consultazione sindacale secondo il procedimento di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

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