Ai fini della conclusione delle procedure di emersione previste dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ancora in atto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha imposto che sia data priorità a quelle relativa ai cittadini di nazionalità ucraina
L’INL ha raccomandato agli uffici territoriali di assicurare priorità a quelle riferite a cittadine/i di nazionalità ucraina, anche al fine di agevolarne la mobilità territoriale e le eventuali ricongiunzioni familiari.
La disposizione in commento, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID – 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, aveva concesso ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero ai datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno ex art. 9 del D.Lgs. 286/1998, la possibilità di presentare apposita istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Per le medesime finalità di cui sopra, cui si aggiungono ora anche le necessità legate all’emergenza umanitaria, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, potevano richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.
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