La nuova una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti in attesa delle istruzioni Inps per l’erogazione in busta paga di luglio.
Nell’ambito delle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina presenti nel D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, il Governo ha deciso di fornire ai lavoratori dipendenti un ulteriore strumento di riduzione del cuneo fiscale tramite l’erogazione di un importo netto di euro 200 a titolo di una tantum.
L’art. 31 del D.L. 50 prevede a favore dei lavoratori dipendenti l’erogazione di “una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”. Tale somma spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, ed è riconosciuta in via automatica dai datori di lavoro. La predetta indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. I datori di lavoro provvederanno al recupero della somma anticipata in busta paga secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dell’0,80% di cui all’art. 1, co. 121 della L. 234/2021 per almeno una mensilità.
L’art. 32 prevede, a determinate condizioni reddituali, la corresponsione dell’una tantum di euro 200 da parte dell’Ente previdenziale di competenza a favore di:
- titolari di pensione;
- lavoratori domestici;
- percettori di indennità di disoccupazione (es. Naspi o disoccupazione agricola);
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 d.lgs. 81/2015 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c.;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, co. 1-9 del D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
- nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.
Il lavoratore, per aver diritto al predetto trattamento di favore, dovrà dichiarare al datore di lavoro di non essere:
- titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- in un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
Sarà opportuno fare dichiarare dal lavoratore assunto nel mese di luglio che non sta percependo la stessa somma dall’altro datore di lavoro. Tale dichiarazione sarà opportuna anche nel caso di lavoratori con altro rapporto di lavoro presso altri datori di lavoro.
La somma di euro 200 è erogata a titolo di indennità una tantum. Tale somma non deve essere rapportata in caso di part time né deve essere riconosciuta in base alle giornate lavorate o che danno diritto ai giorni di detrazione per produzione reddito. Tale somma deve essere corrisposta al dipendente netta: infatti essa non determina per espressa disposizione normativa un incremento dell’imponibile fiscale e contributivo. Tale indennità essendo erogata a titolo occasionale non entra nella base di calcolo del TFR.
I 200 euro devono essere riconosciuti “nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”: pertanto seguendo il principio di cassa. Se pago la retribuzione di giugno nei primi mesi di luglio dovrò corrispondere in quell’occasione l’una tantum ex D.L. 50. Se corrispondo la paga di luglio nel mese di luglio tale somma entrerà nel cedolino paga di luglio.
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