La circolare dell’agenzia delle Entrate 23/2022 ha da subito contribuito a rendere il percorso della già complessa disciplina del superbonus 110% ancora più accidentato. Soprattutto, in riferimento alla delicata posizione del cessionario.
Nel precisare che «il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale», l’Agenzia individua precisi indici, utili alla valutazione della sussistenza e del grado di tale diligenza, ovvero:
- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.
La conseguenza sulla mancata verifica di questi indici (o solo di alcuni di essi) è tranchant: «Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. Pertanto, è esclusa in ogni caso la possibilità di compensare i crediti acquisiti in violazione dei princìpi sopra espressi».
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