Trasparenza nei contratti di lavoro, nuovi adempimenti

il D.Lgs. n. 104/2022 disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro subordinato, in ottemperanza alla direttiva UE n. 1152/2019. La riforma entra in vigore il prossimo 13 agosto e si applicherà ai rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data. Le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

 

Su richiesta scritta del lavoratore già assunto, il datore di lavoro/committente è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro 60 giorni, le informazioni indicate nel Decreto Trasparenza.

La tutela prevista si applica ai seguenti contratti di lavoro:

  1. contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, anche part time;
  2. contratto di lavoro somministrato;
  3. contratto di lavoro intermittente;
  4. rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
  5. contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  6. contratto di prestazione occasionale.

 

Le informazioni devono essere comunicate in modo trasparente, chiaro, completo, gratuito, conformi agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità, in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili, su richiesta dei lavoratori, in qualsiasi momento. L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione on line di instaurazione del rapporto di lavoro. Le informazioni non contenute in tali documenti sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni su CCNL, enti previdenziali, formazione, ferie e preavviso possono essere fornite al lavoratore entro trenta giorni dall’inizio della prestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni obbligatorie. Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione da parte del lavoratore per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Inoltre, qualsiasi modifica degli elementi già comunicati sul rapporto di lavoro (non rinvenibili in leggi, regolamenti o contratti collettivi) va trasmessa entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa, accorciando, rispetto a prima, considerevolmente i tempi per adempiere.

 

In caso di denuncia, da parte del lavoratore, del mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

 

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