Il Dl 115/2022 (Aiuti-bis) ha innalzato la soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro i fringe benefit concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
L’articolo 12 del Dl 115/2022 prevede che «in deroga» a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir «non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600».
Inoltre, nel settore privato, considerando anche l’agevolazione di 200 euro a favore dei buoni carburante, prevista dal Dl 21/2022 (Decreto Ucraina), le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere nel 2022 la somma complessiva di 800 euro.
Il decreto non richiede la condizione che i beni, i servizi e le somme ivi previste, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.
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