I criteri di deducibilità e detraibilità Iva non variano in funzione dell’alimentazione (benzina, gasolio, ibrida, elettrica).
La detraibilità è del 40% per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione. La percentuale forfettaria si applica a tutti i componenti negativi relativi ai veicoli, ovvero riferiti ad acquisto, leasing e noleggio, ma anche ad acquisti di carburanti e lubrificanti, spese di manutenzione, parcheggio, transito autostradale e altri costi. La detraibilità piena è invece prevista per i veicoli utilizzati come taxi, scuole guida, acquisti di veicoli da utilizzare per attività di leasing e noleggio e autovetture acquistate da agenti di commercio (limitatamente all’uso imprenditoriale della vettura). Beneficiano inoltre della piena detraibilità Iva le autovetture acquistate come beni merce (ad esempio, da parte dei concessionari).
La deducibilità ai fini Ires/Irpef dei componenti negativi relativi ai veicoli è stabilita dall’articolo 164 del Tuir, che limita la piena deducibilità al solo caso di veicoli per uso pubblico o utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l’attività d’impresa, senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata. Non possono beneficiare della deducibilità integrale neanche l’autovettura sostitutiva fornita dall’officina o le auto con cui viene effettuato il servizio di vigilanza.
La deducibilità, che riguarda oltre all’acquisto anche gli altri costi, scende all’80% per gli agenti di commercio (con limite di 25.822,84 euro per il costo di acquisto); al 70% per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo; ed è di appena il 20% per tutti gli altri casi, con ulteriore plafond di 18.075,99 euro per il costo di acquisto del veicolo oggetto di ammortamento con aliquota del 25 per cento. La deducibilità non migliora se in alternativa all’acquisto si sottoscrive un contratto di leasing (canoni di competenza deducibili su una durata di almeno 48 mesi, sempre nei limiti di un costo d’acquisto di 18.075,99 euro) oppure un noleggio a lungo termine (si deduce il 20% del “noleggio puro” fino a 3.615,20 annui e il 20% del canone riferito alla componente servizi). In questi plafond rientra anche la parte di Iva indetraibile a cui si applicano le differenti percentuali di deducibilità viste sopra. Peraltro, il limite di deducibilità al 20% non può essere disapplicato anche quando l’autovettura è usata prevalentemente per l’attività di impresa o professionale e la forfettizzazione del limite non deroga al principio di inerenza.
I limiti di deducibilità non si applicano ai veicoli immatricolati per uso speciale nella categoria “N”, quali auto uso ufficio, auto pubblicitarie e, soprattutto, gli autocarri, i quali – nel rispetto del requisito dell’inerenza – beneficiano di piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva. Attenzione però ai cosiddetti “falsi autocarri”, cioè i veicoli immatricolati “N1” con codice carrozzeria “F0” che hanno almeno 4 posti a sedere con rapporto tra potenza del motore in kW e portata (differenza tra massa complessiva e tara espressa in tonnellate) almeno pari a 180: anche se immatricolati autocarri, restano deducibili nei limiti del 20 per cento. Inoltre, per i professionisti l’autocarro non può di fatto mai essere strumentale.
Per l’uso promiscuo dei soli dipendenti la deduzione sale al 70%
L’elevata tassazione delle auto aziendali è alla base della diffusione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e dei rimborsi chilometrici.
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