Fondo transizione industriale, i contributi sono misurati sul sovraccosto

 

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di prossima uscita, richiede attenzione ai calcoli: l’importo minimo dell’investimento non è dato dal valore dell’investimento, ma dall’importo ammissibile, ovvero il cosiddetto “sovraccosto”. I progetti dovranno avere spese totali pari ad almeno 3 milioni di euro, ma questa spesa deve essere raggiunta con un valore ammissibile, che nel caso di investimenti sull’efficienza energetica differisce dal valore effettivo. Ad esempio, un impianto fotovoltaico è ammissibile non per il valore totale della spesa, ma per la differenza tra il suo costo e il costo di un impianto che realizza la stessa produzione.

 

Per capire meglio, se un impianto costa 3,5 milioni di euro e un impianto alternativo costa 1,7 milioni di euro, la spesa ammissibile è pari a 1,8 milioni di euro, ovvero la differenza. Ma 1,8 milioni di euro sono inferiori ai 3 milioni di euro, l’importo minimo ammissibile al bando, e rendono non valida la domanda che pure era relativa ad una spesa globale di 3,5 milioni di euro.

 

Nel caso dei macchinari, la perdita del valore del bene ammissibile è comunque compensata dalle percentuali di agevolazione che salgono, soprattutto al Centro Nord. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3. Di norma, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme UE già adottate anche se non ancora in vigore.

 

L’intensità di aiuto arriva al 30% dei costi ammissibili per le grandi imprese. Può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Inoltre, può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) (Sud) e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato (ex aree Centro Nord in deroga).

 

Nel caso di acquisto di macchinari, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Nel caso dei macchinari, i costi sono determinati in maniera diversa a seconda della tipologia di investimento. Il caso più semplice è quello in cui il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo.

 

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