L’accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri: cosa cambia

 

L’accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Lugano il 23 febbraio 2015 e ratificato con la legge 83 del 2023, introduce importanti novità per i lavoratori che risiedono in Italia e svolgono la loro attività in Svizzera.

 

L’accordo si applica solo ai nuovi lavoratori frontalieri, cioè a coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo l’entrata in vigore dell’accordo stesso, prevista per il 1° gennaio 2024. Per i lavoratori già frontalieri al 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la normativa vigente, salvo che non optino per l’applicazione dell’accordo entro il 31 dicembre 2025.

 

L’intesa specifica, per la prima volta, la platea e le fasce di confine dei lavoratori frontalieri. Si considerano tali i lavoratori che risiedono in una fascia di confine di 20 km dal confine italo-svizzero e svolgono la loro attività in una fascia di confine di 10 km dallo stesso confine. Inoltre, si considerano frontalieri anche i lavoratori che risiedono o svolgono la loro attività in comuni o cantoni limitrofi alle fasce di confine, purché siano compresi nell’elenco allegato all’accordo.

 

L’accordo stabilisce che i lavoratori frontalieri sono soggetti all’imposizione fiscale nello Stato in cui svolgono la loro attività (Svizzera), salvo che non rientrino in una delle seguenti eccezioni:

– i lavoratori che svolgono una parte significativa della loro attività nello Stato di residenza (Italia), cioè almeno il 25% del tempo di lavoro o del reddito da lavoro;
– i lavoratori che svolgono una parte non significativa della loro attività nello Stato di residenza (Italia), cioè meno del 25% del tempo di lavoro o del reddito da lavoro, ma dimostrano che tale attività è strettamente connessa con quella svolta nello Stato dell’attività (Svizzera);
– i lavoratori che svolgono una parte non significativa della loro attività in uno Stato terzo, cioè meno del 25% del tempo di lavoro o del reddito da lavoro, ma dimostrano che tale attività è strettamente connessa con quella svolta nello Stato dell’attività (Svizzera).

 

In questi casi, i lavoratori frontalieri sono soggetti all’imposizione fiscale nello Stato di residenza (Italia), ma devono versare allo Stato dell’attività (Svizzera) una quota dell’imposta dovuta, pari al 4,5% del reddito da lavoro.

 

L’accordo prevede anche delle disposizioni per evitare le doppie imposizioni e per regolare le procedure amministrative e le controversie tra le autorità fiscali dei due Stati.

 

L’accordo rappresenta un passo avanti nella regolamentazione dei rapporti fiscali tra Italia e Svizzera e mira a garantire una maggiore certezza e trasparenza per i lavoratori frontalieri e per le imprese che li impiegano.

 

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