Nuove Regole per il Trattamento Giuridico e Fiscale dei Lavoratori Sportivi Dilettantistici

 

Il trattamento giuridico e fiscale dei lavoratori sportivi dilettantistici sta subendo importanti modifiche, apportando alcune chiarezze e opportunità. Ecco un’analisi delle principali novità:

  1. Esenzione Inail per le Collaborazioni Sportive: I contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co) stipulati con lavoratori sportivi sono ora esclusi dall’Inail, riducendo il carico previdenziale per le associazioni sportive.
  2. Aliquote Previdenziali per Collaboratori Amministrativo-Gestionali: Per i collaboratori amministrativo-gestionali, è ora possibile applicare le stesse aliquote previdenziali previste per i lavoratori sportivi, rendendo più uniforme il trattamento previdenziale all’interno delle associazioni sportive.
  3. Definizione delle Mansioni Sportive: Vengono specificate le modalità per definire le mansioni che rientrano nel lavoro sportivo dilettantistico. Queste mansioni saranno determinate annualmente dal Ministero dello Sport in collaborazione con altre entità sportive e pubblicate sul sito del Dipartimento dello Sport. Questo assicura un quadro uniforme e chiaro per classificare le prestazioni dei tesserati.
  4. Varie Forme di Inquadramento Giuridico: La nuova legge offre tre possibili inquadramenti giuridici per i rapporti di lavoro dei lavoratori sportivi, che possono essere considerati lavoro subordinato, lavoro autonomo o contratti Co.co.co. Quest’ultima opzione è favorita dalle esenzioni Inail e dall’esenzione Irap per i compensi inferiori a 85.000 euro annui.
  5. Contributo per Enti Sportivi: Viene introdotto un nuovo contributo per gli enti sportivi con ricavi inferiori a 100.000 euro, basato sui contributi previdenziali versati per le collaborazioni Co.co.co. sportive nei mesi da luglio a novembre 2023.
  6. Lavoro Occasionale (Contratti PreSto): Gli enti sportivi e le associazioni sportive hanno la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale (Contratti PreSto) per coprire esigenze temporanee di manodopera.
  7. Lavoro Autonomo Occasionale: Resta da chiarire se il lavoro autonomo includa anche le prestazioni occasionali previste dall’articolo 2222 del Codice Civile da parte di individui che non svolgono l’attività sportiva come professione abituale. Questa incertezza sorge dopo l’eliminazione dell’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m, del Testo Unico delle Imposte Dirette. Tuttavia, la previsione espressa del lavoro autonomo tra le opzioni offerte dalla norma suggerisce una risposta affermativa.

 

L’introduzione della possibilità di includere il lavoro autonomo occasionale nell’ambito del lavoro autonomo sportivo consentirebbe una maggiore flessibilità nell’inquadramento dei lavoratori sportivi dilettantistici che svolgono prestazioni occasionali di valore esiguo. Sarebbe auspicabile ottenere ulteriori chiarimenti, possibilmente tramite un documento di prassi, poiché ciò consentirebbe agli enti sportivi di semplificare notevolmente gli adempimenti richiesti.

 

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