Dal 1° aprile 2024, si introduce un importante cambiamento per le compagnie assicurative e gli intermediari assicurativi: scatta l’obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni corrisposte. Questo obbligo segna un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, che dall’istituzione dell’articolo 25-bis nel Dpr 600/73, datato 1° gennaio 1983, aveva sempre esentato queste provvigioni dalla ritenuta.
Ecco i punti chiave da considerare:
– Data di decorrenza: L’obbligo di ritenuta inizia dal 1° aprile 2024. Nonostante le provvigioni debbano essere rendicontate da tale data, l’introduzione della ritenuta si applica ai pagamenti effettuati a partire dal 1° aprile, a supporto delle esigenze di gettito che motivano questa nuova norma.
– Chiarimenti da Ania: L’Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) ha fornito utili chiarimenti in merito a questa novità nella sua circolare n. 80 del 12 marzo, in attesa di ulteriori dettagli dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate.
– Applicabilità: L’obbligo di ritenuta si estende a tutti gli intermediari elencati nelle lettere A alla F del Rui (registro unico degli intermediari). Restano dubbi riguardo alle agenzie di viaggio e ai premi corrisposti a broker e agenti, per i quali è necessario chiarire la loro inclusione nell’ambito dell’obbligo di ritenuta.
– Conversione valuta estera: Nel caso di provvigioni pagate in valuta estera, la conversione avverrà secondo il cambio del giorno in cui gli importi sono stati percepiti o sostenuti.
– Esclusioni: Non sussiste l’obbligo di ritenuta per le compagnie che operano in LPS (libera prestazione di servizi) senza una filiale in Italia, quando corrispondono provvigioni a intermediari italiani.
– Gestione delle provvigioni e storni: Le provvigioni trattenute entro un mese vedranno la ritenuta applicata nel mese successivo e versata il mese dopo ancora. Ania suggerisce, per semplificare, di utilizzare l’estratto conto come riferimento per il versamento delle ritenute.
– Aliquota di ritenuta: Ordinariamente, la ritenuta si applica al 50% delle provvigioni, ma può essere ridotta al 20% se l’intermediario utilizza in modo continuativo dipendenti o terzi. Una dichiarazione in tal senso deve essere inviata al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente, con un’eccezione per il 2024 che estende il termine al 31 marzo o al 15 aprile.
Questo obbligo introduce nuove complessità nella gestione fiscale delle provvigioni assicurative e richiede un’adeguata preparazione da parte delle compagnie assicurative e degli intermediari per assicurare la conformità alle nuove disposizioni.