La legge delega fiscale (Legge 111/2023) introduce una normativa specifica per le società a base ristretta partecipativa, stabilendo criteri chiari per l’accertamento fiscale. Tale normativa sancisce che l’accertamento è giustificato solo se alla società vengono imputati maggiori componenti positivi o componenti negativi inesistenti, basandosi su elementi certi e precisi.
La questione centrale riguarda l’immediata applicabilità di questa disposizione senza necessità di ulteriori attuazioni normative. In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 224/1990, le leggi delegate sono norme autonome e complete, indipendentemente dai decreti attuativi, e possono disciplinare direttamente i casi concreti.
Secondo l’interpretazione, le disposizioni contenute nella legge delega possono avere un’applicazione immediata quando:
1. Sono sufficientemente dettagliate e non richiedono ulteriori specificazioni tramite decreto legislativo.
2. Regolano direttamente i casi della vita quotidiana e non si limitano a fornire solo principi generali.
Nel caso dell’articolo 17, lettera h, n. 4, della legge 111/2023, la norma sembra avere tutti i requisiti per essere considerata direttamente applicabile. Questo perché stabilisce condizioni specifiche per l’accertamento fiscale nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa, offrendo una definizione chiara e completa delle situazioni in cui l’accertamento è legittimo.
Implicazioni
Questo approccio normativo assicura che i soci delle società a base ristretta non siano soggetti a accertamenti arbitrari, ma solo quando esistono prove concrete di discrepanze nei bilanci. La norma funge da tutela per i contribuenti, garantendo che l’accertamento sia basato su una base legale solida e definita.