Il decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, introduce misure specifiche per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, tra cui il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno di Inclusione (ADI). Per incentivare l’inserimento lavorativo dei beneficiari di queste misure, è previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che assumano questi individui, con un limite massimo di 8.000 euro annui per la durata di 12 mesi.
Questa misura si propone come uno strumento importante per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale, promuovendo l’inclusione attiva e sostenendo i datori di lavoro nel processo di assunzione con significativi vantaggi economici.
L’esonero è applicabile sia per contratti a tempo indeterminato, sia per apprendistato, sia per trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato fino a un massimo di 24 mesi. Inoltre, per contratti a tempo determinato o stagionali, l’esonero è del 50% fino a 4.000 euro annui.
I beneficiari delle agevolazioni includono vari enti privati e non solo, come società private anche a partecipazione pubblica, enti pubblici economici trasformati e altre forme organizzative. Sono escluse le pubbliche amministrazioni, le istituzioni educative statali, e altri enti specificati dalla normativa.
L’esonero è riconosciuto solo ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). È necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia effettivamente percettore di ADI o SFL.
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono dimostrare la regolarità contributiva (DURC) e rispettare le norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro. Il rispetto di queste condizioni è essenziale per la concessione e il mantenimento del beneficio.