Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore una nuova disciplina relativa alla valutazione e tassazione dei fringe benefit ceduti dai datori di lavoro ai dipendenti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che rivisita l’articolo 51, comma 3, del Tuir, semplificando le modalità di quantificazione dei fringe benefit e ampliando i casi applicabili.
La normativa attuale si limita principalmente ai beni prodotti da aziende manifatturiere e ceduti ai dipendenti, valutati al prezzo di cessione al grossista. Tuttavia, la riforma estende e semplifica l’approccio, includendo anche le aziende di servizi, quelle commerciali al dettaglio, e i professionisti che cedono beni o prestano servizi direttamente ai propri dipendenti.
Nuove modalità di valutazione
Con la nuova regolamentazione, il valore dei fringe benefit sarà determinato “in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore”. Questo significa che:
- Ampia applicabilità: La norma non si limita più solo ai prodotti manifatturieri, ma si estende ai beni e servizi forniti da qualsiasi tipo di attività economica, inclusi i settori terziario e professionale.
- Omogeneità di valutazione: Il valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti deve essere paragonabile a quello offerto ai clienti, nel rispetto dello stesso stadio di commercializzazione.
Le aziende dovranno rivedere le loro politiche relative ai fringe benefit per assicurarsi che la valutazione sia conforme ai nuovi criteri stabiliti dal decreto. Questo può richiedere una revisione dei listini prezzi e delle politiche di sconto per garantire che i benefici concessi ai dipendenti siano valutati correttamente e trasparentemente.
Per i dipendenti, questa nuova normativa può tradursi in una maggiore chiarezza e, potenzialmente, in un carico fiscale ridotto sui fringe benefit ricevuti. La valutazione più equa e trasparente dei benefit dovrebbe anche facilitare la comprensione e l’accettazione di questi vantaggi aggiuntivi.