Le Entrate, con la risposta all’interpello n. 129/2024, hanno chiarito che le quietanze di pagamento, quando sono distinte fisicamente dalle fatture esenti da IVA, sono soggette all’imposta di bollo. Questo perché le quietanze sono considerate atti autonomi rispetto alla fattura stessa.
Secondo l’articolo 8 del Testo Unico in materia di imposta di bollo n. 642 del 1972, l’imposta di bollo è dovuta per le quietanze di pagamento. Nei rapporti con lo Stato, l’imposta è a carico della controparte, indipendentemente da eventuali accordi contrari. L’articolo 13, nota 2, della tariffa Allegato A al decreto n. 642 esenta dal bollo le quietanze o ricevute apposte su documenti già soggetti al bollo o esenti.
La fattura e la quietanza sono considerate documenti distinti. La quietanza certifica l’avvenuto pagamento di una fattura ed è un diritto del debitore ottenerla. Quando la quietanza è rilasciata come documento separato dalla fattura, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di due euro.
Le Entrate, richiamando la risposta n. 21/2020, hanno ribadito che l’imposta di bollo non è dovuta per le quietanze apposte fisicamente sulle fatture esenti da IVA. Tuttavia, quando la quietanza è un documento separato, l’imposta di bollo deve essere corrisposta.
L’imposta sulle quietanze può essere pagata tramite contrassegno telematico o in modo virtuale. Per evitare di assolvere il bollo due volte, una volta sulla fattura elettronica esente IVA e una volta sulla quietanza separata, l’emittente della fattura può compilare i campi non obbligatori sub 2.4 del tracciato <DatiPagamento>. Questi campi includono l’importo, l’avvenuto saldo, le modalità e il titolo quietanzante. In questo modo, si può avere un unico documento soggetto al bollo.