Il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, e viceversa, comporta per i contribuenti l’obbligo di rettificare l’Iva detratta o non detratta in base alle operazioni svolte durante i rispettivi regimi fiscali. Questa procedura è essenziale per assicurare la corretta gestione fiscale durante la transizione tra regimi e richiede particolare attenzione per evitare sanzioni.
Rettifica Iva nel passaggio Forfettario
Quando un contribuente che operava in regime ordinario decide di transitare nel regime forfettario, deve restituire l’Iva detratta precedentemente per beni e servizi non ancora utilizzati o ceduti. La rettifica deve essere eseguita in un’unica soluzione, senza attendere l’effettivo utilizzo o la vendita di questi beni.
Tuttavia, per i beni ammortizzabili, inclusi quelli immateriali, la rettifica è richiesta solo se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione o dieci anni dalla data di acquisto nel caso di fabbricati. Questo significa che i contribuenti devono prestare attenzione alla data di acquisto e all’utilizzo dei beni per calcolare correttamente l’Iva da rettificare.
Rettifica Iva nel passaggio Ordinario
La rettifica Iva si applica anche nel caso opposto, ossia quando un contribuente passa dal regime forfettario a quello ordinario. In questa situazione, il contribuente può recuperare l’Iva assolta ma non detratta durante il regime forfettario, seguendo le stesse regole applicate per la rettifica nel passaggio inverso.
Ad esempio, se un contribuente acquista un bene ammortizzabile mentre è in regime forfettario e successivamente passa al regime ordinario, potrà recuperare l’Iva detraibile attraverso la dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Per procedere, è necessario disporre della fattura d’acquisto del bene.
Effetti della fuoriuscita in corso d’anno
Un’ulteriore complicazione può sorgere se un contribuente supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi durante l’anno e deve uscire dal regime forfettario in corso d’anno. In tal caso, oltre a iniziare a versare l’Iva a partire dalle operazioni che determinano il superamento della soglia, il contribuente deve rettificare l’Iva per i beni non ammortizzabili non ancora ceduti o utilizzati e per i beni ammortizzabili, considerando i mesi residui di utilizzo del bene rispetto alla durata prevista per la detrazione.
Per esempio, un bene mobile ammortizzabile acquistato per 10.000 euro più 2.200 euro di Iva e soggetto a rettifica, richiederà di calcolare l’Iva detraibile in base ai quinti residui di utilizzo, considerando il numero di mesi durante i quali l’Iva risultava detraibile nel regime ordinario.