Nel contesto commerciale e finanziario, il contratto d’agenzia spesso richiede adattamenti per rispondere a nuove condizioni di mercato, strategiche o economiche. Tuttavia, le modifiche unilaterali sollevano questioni giuridiche rilevanti, in particolare nel bilanciamento tra i diritti delle parti e le esigenze operative delle aziende.
Il contesto normativo
Il contratto d’agenzia è regolato da principi generali del diritto civile, in particolare dall’articolo 1372 del Codice civile, che stabilisce la necessità del consenso reciproco per modificare i termini di un contratto. Tuttavia, l’esistenza di uno ius variandi (diritto di modifica unilaterale) è prevista per specifici contratti, come l’appalto (articolo 1661) o il trasferimento del luogo di lavoro (articolo 2103). Per il contratto d’agenzia, però, non esistono norme specifiche che regolino le modifiche unilaterali, rendendo il tema complesso e spesso oggetto di contenziosi.
Le modifiche unilaterali e i limiti giurisprudenziali
Secondo la giurisprudenza, il diritto del preponente di apportare modifiche al contratto d’agenzia è legittimo solo se esercitato entro limiti precisi e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cassazione 9365/2023, 29164/2021). Per evitare abusi, le clausole di modifica devono essere specifiche e non lasciare al preponente una libertà illimitata.
Ad esempio, accordi economici collettivi, come quelli del settore del commercio, introducono una regolamentazione delle modifiche basata sull’impatto economico sull’agente. Le variazioni vengono classificate come di lieve, media o sensibile entità:
- Lieve entità: variazioni fino al 5% delle provvigioni dell’anno precedente.
- Media entità: variazioni tra il 5% e il 20%.
- Sensibile entità: variazioni superiori al 20%.
Per variazioni di lieve o media entità, è sufficiente un preavviso adeguato. Per modifiche di sensibile entità, l’agente può rifiutare la variazione, attribuendo il recesso alla casa mandante con conseguenti diritti alle indennità di fine rapporto.
Consenso e modifiche concordate
Le parti possono sempre raggiungere un accordo consensuale sulle modifiche contrattuali. In tal caso, il consenso dell’agente elimina i vincoli e le problematiche connesse alle variazioni unilaterali, riducendo il rischio di contenziosi.
Criticità pratiche
Le modifiche unilaterali possono essere giustificate da esigenze aziendali, come la ridefinizione delle zone di competenza o l’adeguamento delle provvigioni a seguito di variazioni dei tassi d’interesse. Tuttavia, le aziende devono prestare attenzione a non configurare clausole che possano essere dichiarate nulle per indeterminatezza o per carattere potestativo (Cassazione 11003/1997, 4504/1997). In questo senso, la chiarezza e la specificità delle clausole contrattuali sono fondamentali.