Il decreto Milleproroghe 2025 proroga la possibilità per i datori di lavoro di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, in assenza di regolamentazioni nei contratti collettivi, purché giustificati da esigenze aziendali.
La Proroga fino al 31 Dicembre 2025
Con il decreto legge 202/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024, è stata estesa fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare contratti a termine superiori a 12 mesi. In assenza di una disciplina dei contratti collettivi, le parti del rapporto individuale possono definire questa durata indicando le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano il prolungamento.
Questa proroga, già estesa precedentemente dal decreto 215/2023, è stata necessaria per sopperire alla mancata attivazione di numerosi settori nella definizione di regole specifiche per i contratti a termine superiori a un anno.
Contesto Normativo: Articolo 19 del Dlgs 81/2015
L’articolo 19 del Dlgs 81/2015 regola i contratti a termine, stabilendo che:
- Durata libera fino a 12 mesi.
- Durata superiore a 12 mesi: consentita solo in presenza di causali previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
- Causali in assenza di contrattazione collettiva: possibilità di prolungamento a termine oltre i 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, da specificare per iscritto.
La Mancanza di Contrattazione Collettiva
Nonostante il tempo a disposizione, molti settori produttivi non hanno ancora definito regole condivise per disciplinare l’uso dei contratti a termine oltre i 12 mesi. Alcuni contratti collettivi, come il CCNL Terziario, hanno già introdotto fattispecie specifiche (es. saldi, festività, nuove aperture), mentre in altri settori il processo è ancora fermo.
La contrattazione aziendale di secondo livello rimane lo strumento più efficace per definire esigenze specifiche, adattate alle realtà produttive. Tuttavia, questa opzione non è ancora sfruttata appieno, lasciando ai datori di lavoro un margine di manovra limitato alle condizioni stabilite individualmente con i lavoratori.