La Legge 203/2024 introduce una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro, disciplinata dall’art. 19. Si tratta di una modalità innovativa, alternativa alle dimissioni tradizionali e al licenziamento disciplinare, legata a reiterate assenze ingiustificate del lavoratore. Questo articolo esamina i dettagli della normativa, le sue implicazioni e le criticità applicative.
Nuova Risoluzione per Fatti Concludenti
Con l’introduzione del comma 7-bis nell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act), è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata prolungata:
- Durata delle assenze: Stabilita dal CCNL applicabile; in assenza di tale previsione, si applica il limite legale di 15 giorni consecutivi.
- Procedura:
- Il datore di lavoro deve notificare all’Ispettorato del Lavoro competente l’assenza reiterata.
- L’Ispettorato può effettuare verifiche, ma non è obbligato a farlo.
- Contestazione del lavoratore: È possibile per il lavoratore dimostrare che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o a responsabilità del datore di lavoro.
Questa nuova disposizione non richiede le consuete procedure telematiche o la formalizzazione presso sedi protette previste per le dimissioni volontarie.
Le Ragioni della Novità Normativa
L’obiettivo della norma è colmare una lacuna legislativa relativa all’inerzia del lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza formalizzare le dimissioni. La precedente giurisprudenza imponeva l’adozione di forme scritte per garantire la volontà del lavoratore ed evitare fenomeni come le dimissioni in bianco.
Con questa modifica, le dimissioni non scritte diventano ammissibili in presenza di fatti concludenti, come l’abbandono prolungato e ingiustificato del posto di lavoro.
Criticità della Nuova Disposizione
- Conflitto con i CCNL
- Molti contratti collettivi disciplinano le assenze ingiustificate come inadempimenti disciplinari, ma non come volontà di cessazione del rapporto.
- Tempi brevi di assenza (es. 3-5 giorni) non dimostrano necessariamente l’intenzione di interrompere il rapporto lavorativo.
- Accertamento dell’Ispettorato
- L’intervento dell’Ispettorato è facoltativo e non preliminare alla risoluzione.
- Questa discrezionalità potrebbe generare incertezza nei rapporti tra le parti.
- Contestazione da parte del lavoratore
- Non sono previsti termini specifici per la contestazione, lasciando ampio spazio alle azioni legali da parte del lavoratore.
- Sovrapposizione con il Licenziamento Disciplinare
- La risoluzione per abbandono volontario potrebbe entrare in conflitto con i licenziamenti disciplinari già previsti dai CCNL, creando incertezza applicativa.
Implicazioni per Aziende e Lavoratori
Questa nuova normativa offre alle aziende uno strumento per gestire l’inerzia dei lavoratori assenteisti, senza ricorrere a licenziamenti disciplinari. Tuttavia, richiede un’attenta gestione per evitare contenziosi legali.