Riforma dell’imposta di registro e di successione: autoliquidazione e riduzione degli acconti

 

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore importanti novità fiscali, introdotte dal Dlgs 139/2024, che modificano profondamente le modalità di pagamento e la tassazione di due imposte fondamentali: l’imposta di registro e quella di successione. La riforma, parte dell’attuazione della delega fiscale, mira a semplificare le procedure e a ridurre le distorsioni fiscali.

Autoliquidazione per l’Imposta di Registro

La riforma prevede che per registrare qualsiasi atto sia necessario calcolare autonomamente e versare l’imposta di registro. Questo segna l’addio al tradizionale sistema in cui il calcolo dell’imposta veniva effettuato dall’Ufficio delle Entrate.

Principali Novità:

  1. Riduzione dell’aliquota per gli acconti: L’aliquota sugli acconti passa dal 3% allo 0,5%, equiparandola a quella applicata alle caparre confirmatorie. Questo elimina le distorsioni fiscali che spesso spingevano i contraenti a configurare gli acconti come caparre per ridurre l’onere fiscale.
  2. Autoliquidazione obbligatoria: Il contribuente deve calcolare e pagare l’imposta prima di procedere alla registrazione dell’atto. In caso di errore, l’Agenzia delle Entrate notificherà un avviso per il pagamento della differenza, con una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto (ridotta a un terzo se pagata entro 60 giorni).

Autoliquidazione dell’Imposta di Successione

Dal 2025, anche l’imposta di successione è soggetta ad autoliquidazione. I contribuenti devono calcolare e versare autonomamente quanto dovuto, eliminando l’intervento preliminare dell’Ufficio delle Entrate.

Modalità di Pagamento:

  1. Imposte ipotecarie e catastali: Da versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione.
  2. Imposta di successione: Deve essere pagata entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione (un anno dal decesso).

Opzioni di Rateizzazione:

  • Pagamento immediato del 20% dell’imposta entro 90 giorni.
  • Rateizzazione del saldo in 8 rate trimestrali (fino a 12 per importi superiori a 20.000 euro). Non sono ammessi piani di rateizzazione per importi inferiori a 1.000 euro.

In caso di errore:

Se l’autoliquidazione è incompleta, l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di liquidazione entro due anni, imponendo il pagamento della maggiore imposta e di una sanzione del 30%, ridotta a un terzo se il versamento avviene entro 60 giorni.

 

Chiedi informazioni

Condividi :

fisco e contabilità

14 Gen 2025

Novità per i lavoratori frontalieri nella Legge di Bilancio 2025

fisco e contabilità

13 Gen 2025

Regime forfettario: riduzione Inps del 50% per i nuovi iscritti nel 2025

fisco e contabilità

13 Gen 2025

Agevolazione prima casa: nuovi termini di alienazione postuma per i rogiti 2024 e 2025

CERCA