Il settore dell’autotrasporto conto terzi beneficia di una serie di agevolazioni fiscali significative, con particolare riferimento ai rimborsi spese e alle indennità forfettarie per le trasferte del personale viaggiante. Questi benefici sono disciplinati dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare dagli articoli 66 e 95, comma 4. Le disposizioni si applicano sia alle piccole imprese in contabilità semplificata che alle imprese di maggiori dimensioni in contabilità ordinaria.
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi operano sulla base del Regolamento CE n. 1071/2009, che stabilisce i seguenti requisiti per l’esercizio dell’attività:
- Onorabilità: assenza di condanne definitive e di condizioni ostative specifiche.
- Idoneità professionale: certificata attraverso il superamento di un esame specifico.
- Idoneità finanziaria: disponibilità di risorse finanziarie (9.000 euro per il primo veicolo, 5.000 euro per ogni veicolo supplementare, ridotti a 900 euro per veicoli fino a 3,5 tonnellate).
L’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori è una condizione necessaria per operare nel settore.
Indennità forfettarie per piccole imprese
Per le imprese con contabilità semplificata, l’articolo 66, comma 5, TUIR prevede una deduzione forfettaria delle spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dal titolare oltre il comune in cui ha sede l’impresa. L’importo della deduzione è stabilito annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per il periodo d’imposta 2023, l’indennità è stata fissata a 48 euro per giorno di trasferta fuori dal comune. Per le trasferte all’interno del comune, la deduzione è ridotta al 35% dell’importo pieno, pari a 16,80 euro.
L’indennità non è cumulabile per più trasferte nello stesso giorno. Tuttavia, se nello stesso giorno si effettuano viaggi sia all’interno che all’esterno del comune, si applica l’agevolazione più favorevole.
Indennità forfettarie per imprese in contabilità ordinaria
Per le imprese che superano gli 800.000 euro di ricavi e non possono usufruire della contabilità semplificata, l’articolo 95, comma 4, TUIR prevede un’indennità forfettaria per le trasferte del personale dipendente fuori dal comune. In particolare:
- 59,65 euro al giorno per trasferte in Italia.
- 95,80 euro al giorno per trasferte all’estero.
Questa deduzione è alternativa alla deduzione analitica delle spese di vitto e alloggio, quindi l’impresa può scegliere l’opzione più conveniente. Se opta per l’indennità forfettaria, deve escludere dalla contabilità i rimborsi analitici già sostenuti per vitto e alloggio.
Rimborsi spese e credito d’imposta sul carburante
Le imprese di autotrasporto possono beneficiare di crediti d’imposta sul carburante, che variano in base alla tipologia di trasporto:
- Autotrasporto di merci in conto proprio: credito d’imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno per veicoli di categoria Euro V o superiore.
- Autotrasporto di persone: credito d’imposta del 12% della spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno.
Per usufruire del credito d’imposta, le imprese devono presentare domanda attraverso il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Obblighi documentali
Per fruire delle agevolazioni, le imprese devono conservare un prospetto dettagliato dei trasporti effettuati, con:
- Indicazione dei viaggi effettuati, della durata e delle località di destinazione.
- Estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture.
- Lettere di vettura, che devono essere conservate fino alla scadenza dei termini di accertamento.