Reverse Charge negli Appalti di Manodopera: Novità per i Settori Trasporti e Logistica

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies del DPR 633/1972, con l’obiettivo di contrastare le frodi IVA negli appalti di fornitura di manodopera. In particolare, è stato previsto l’obbligo di applicare il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica. Sono escluse da tale obbligo le operazioni effettuate verso pubbliche amministrazioni e agenzie per il lavoro.

Tuttavia, l’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea, in deroga all’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE. Nelle more dell’autorizzazione comunitaria, è stato previsto che, per le suddette prestazioni di servizi, il prestatore e il committente hanno la facoltà di optare affinché il pagamento dell’IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta per l’operazione. In questo caso, il prestatore emette fattura con la relativa imposta, mentre il committente provvede al versamento dell’IVA direttamente all’Erario, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura. L’opzione ha durata triennale e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite un modello approvato con provvedimento del direttore della stessa. L’opzione si considera effettuata alla data di trasmissione del modello da parte del committente.

È importante sottolineare che questa misura si applica esclusivamente al settore del trasporto e della logistica, lasciando scoperte altre realtà economiche che, pur gestendo in proprio il magazzino, fanno sovente ricorso all’impiego di manodopera esterna. Queste imprese rimangono esposte al rischio di vedersi riqualificati i contratti in somministrazione illecita di manodopera, con tutte le conseguenze che ne derivano, tra cui sanzioni penali reintrodotte dall’articolo 29, comma 4, del DL 56/2024, che ha modificato l’articolo 18 del DLgs. 276/2003. Per ovviare a tale problematica e ridurre il rischio di frodi all’IVA, sarebbe auspicabile estendere il regime opzionale sopra descritto a tutte le restanti categorie economiche interessate dalla tematica in questione.

Chiedi informazioni

Condividi :

fisco e contabilità

8 Feb 2025

Le principali novità fiscali per il 2025: guida alle tendenze e ai cambiamenti normativi

fisco e contabilità

7 Feb 2025

Esterometro 2025: l’invio dei dati si basa sulla ricezione della fattura

fisco e contabilità

6 Feb 2025

Prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie: linee guida per la non imponibilità IVA

CERCA