Prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie: linee guida per la non imponibilità IVA

 

Per beneficiare della non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie, è fondamentale dimostrare che i beni siano stati effettivamente spediti o trasportati in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha introdotto l’articolo 45-bis, che uniforma i mezzi di prova ritenuti idonei in tutto il mercato unico.

Presunzione Relativa dell’Avvenuto Invio dei Beni

L’articolo 45-bis stabilisce una presunzione relativa dell’avvenuto invio dei beni quando il cedente è in possesso di un insieme di documenti specifici, variabili a seconda delle modalità di trasporto:

  • Trasporto a cura del cedente o di terzi per suo conto (franco destino):
    • Certificazione di avvenuto trasporto rilasciata dal venditore.
  • Trasporto a cura del cessionario o di terzi per suo conto (franco fabbrica):
    • Dichiarazione di avvenuto trasporto rilasciata dall’acquirente entro 10 giorni dalla consegna, contenente dati identificativi della transazione, del mezzo di trasporto utilizzato e la data di arrivo dei beni.

In entrambi i casi, è necessario disporre di almeno due evidenze non contraddittorie, rilasciate da parti diverse e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente, scelte tra i seguenti elenchi:

  • Elenco A:
    • Documenti di trasporto, come il CMR firmato, la polizza di carico, la fattura di trasporto aereo o la fattura dello spedizioniere.
  • Elenco B:
    • Polizza assicurativa del trasporto o ricevuta di pagamento del servizio di trasporto.
    • Documenti ufficiali di una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni.
    • Ricevuta di un depositario nello Stato di destinazione.

Gestione dell’IVA in Caso di Prove Insufficienti

Se inizialmente non si dispone delle prove sufficienti e si emette una fattura con addebito di IVA, è possibile recuperare l’imposta successivamente, una volta ottenuta la documentazione mancante. In tal caso, la nota di variazione deve essere emessa entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, del DPR 633/1972.

Prove Alternative e Prassi Nazionale

Qualora non si riesca a soddisfare le condizioni della presunzione, è comunque possibile applicare il regime di non imponibilità, purché il cedente dimostri, con elementi oggettivi, che i beni sono stati spediti o trasportati in un altro Stato membro. A tal fine, restano validi i chiarimenti contenuti nella prassi nazionale emanata prima del 2020, come le risoluzioni n. 345/E del 2007, n. 447/E del 2008, n. 123/E del 2009 e n. 19/E del 2013, nonché la risposta a interpello n. 100 del 2019.

 

Per garantire la non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie, è essenziale predisporre un set documentale adeguato che attesti l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro. La conformità alle disposizioni dell’articolo 45-bis del Regolamento (UE) n. 282/2011 e l’attenzione alle prassi nazionali forniscono una solida base per operare in sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

 

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