Società di comodo: nuova uscita agevolata per le holding con asset finanziari

 

Il Decreto legislativo 192/2024 introduce un’importante agevolazione per le holding e le società con asset finanziari che intendono uscire dal regime delle società di comodo.

A partire dal modello Redditi 2025 (riferito al periodo d’imposta 2024), il coefficiente per il test di operatività sulle attività finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti finanziari) viene ridotto dal 2% all’1%.

Questa riduzione consente a molte società di risultare operative senza necessità di invocare la disapplicazione della norma, facilitando la fuoriuscita dal regime di comodo.

Come cambia il test di operatività

Le società di comodo sono quelle che non raggiungono un determinato livello minimo di ricavi rispetto al valore dei propri asset.

Con il DLgs 192/2024, il test di operatività per le società finanziarie si basa su:

  • Valore medio triennale delle attività finanziarie → calcolato sugli anni 2022, 2023 e 2024 per il modello Redditi 2025.
  • Nuovo coefficiente ridotto all’1% → applicabile a partecipazioni, titoli e crediti finanziari.

Questo abbassamento permette a molte società di superare il test senza necessità di escludere le partecipazioni operative o invocare cause di disapplicazione.

Disapplicazione automatica e opzione per il computo dei dividendi

Per le partecipazioni in società operative, è prevista una disapplicazione automatica che:

  • Esclude il valore delle partecipazioni dal calcolo del test di operatività.
  • Non consente di considerare i dividendi percepiti tra i ricavi effettivi.

Le società che percepiscono dividendi dalle partecipate operative possono valutare di rinunciare alla disapplicazione, in modo da:

  • Applicare il nuovo coefficiente dell’1% sulle partecipazioni.
  • Computare i dividendi ricevuti tra i ricavi effettivi.

Questa strategia permette una più facile uscita dal regime di comodo, senza penalizzazioni sui ricavi dichiarati.

Il problema dei finanziamenti infruttiferi

Un’attenzione particolare deve essere riservata ai finanziamenti infruttiferi, ovvero quei crediti concessi senza interessi.

  • Non generano proventi nel conto economico → possono abbassare il livello dei ricavi minimi richiesti per il test.
  • L’interpretazione di Assonime (circolare 17/2013) → li considera escludibili dal test, in quanto assimilabili a un apporto di capitale.
  • La Cassazione (sentenza 12218/2023) → ha confermato questa impostazione, escludendo dal test tutti i crediti infruttiferi, anche se concessi a soggetti diversi dalle partecipate operative.

Strategie per le holding: come ottimizzare il test di operatività

Le holding che possiedono titoli, crediti finanziari o finanziamenti infruttiferi possono adottare diverse strategie per superare il test di operatività:

  • Utilizzare la riduzione del coefficiente all’1% per abbassare il livello minimo di ricavi richiesto.
  • Valutare l’inclusione delle partecipazioni nel test per computare i dividendi percepiti come ricavi effettivi.
  • Applicare la sentenza della Cassazione per escludere i finanziamenti infruttiferi dal calcolo.
  • Verificare la composizione degli asset finanziari e adottare la strategia più vantaggiosa.

 

Grazie alla riduzione del coefficiente di operatività all’1%, molte holding e società con asset finanziari potranno uscire più facilmente dal regime delle società di comodo.

L’inclusione dei dividendi tra i ricavi effettivi e l’esclusione dei finanziamenti infruttiferi rappresentano strumenti utili per superare il test di operatività senza necessità di invocare cause di disapplicazione.

Un’analisi accurata delle opzioni disponibili è essenziale per adottare la strategia fiscale più conveniente, evitando rischi di accertamento e ottimizzando la gestione delle attività finanziarie.

 

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