Rottamazione quater: la nuova istanza blocca fermi e pignoramenti

Il Decreto Milleproroghe (Dl 202/2024) introduce un’importante possibilità per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater: la possibilità di presentare una nuova istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025, che consente di bloccare fermi amministrativi, pignoramenti e nuove procedure esecutive.

Questa misura, prevista nell’articolo 3-bis del decreto, offre un’opportunità a chi, per varie ragioni, non è riuscito a rispettare i pagamenti previsti entro il 31 dicembre 2024, evitando così l’avvio di azioni cautelari ed esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).

Effetti immediati della domanda di riammissione

Una volta inviata la richiesta di rientro nella definizione agevolata, il contribuente potrà beneficiare da subito di una serie di vantaggi, già previsti dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 240). Tra questi:

  • Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza del debito;
  • Blocco delle dilazioni in corso con Ader, senza rischiare ulteriori sanzioni;
  • Divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (rimangono quelli già iscritti);
  • Divieto di avvio di nuove procedure esecutive (ad esempio, pignoramenti di stipendi, conti correnti, immobili);
  • Sospensione delle procedure esecutive già avviate, tranne nei casi in cui il primo incanto si sia concluso con esito positivo;
  • Condizione di regolarità fiscale e contributiva, utile per partecipare a bandi pubblici e ottenere certificazioni DURC.

Questi benefici rendono conveniente anticipare la trasmissione della domanda, appena l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibile il modello telematico di istanza.

Sospensione di fermi e pignoramenti

Uno degli effetti più rilevanti della domanda è il blocco immediato delle azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ciò significa che:

  • Non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli intestati al debitore.
  • Saranno bloccati i nuovi pignoramenti presso terzi, compresi quelli su conti correnti, stipendi e pensioni.
  • I pignoramenti già in corso verranno sospesi automaticamente, e si estingueranno definitivamente con il pagamento della prima rata della rottamazione, in scadenza il 31 luglio 2025.

Effetti sulle compensazioni fiscali

Chi presenta la domanda di riammissione non sarà considerato moroso nei confronti dell’Erario. Questo aspetto è particolarmente importante per chi:

  • Deve ricevere pagamenti da una Pubblica Amministrazione superiori a 5.000 euro (evitando il blocco previsto dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973).
  • Attende l’erogazione di crediti d’imposta: non sarà applicata la compensazione automatica tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti spettanti, prevista dall’articolo 28-ter del Dpr 602/1973.

Dilazioni in corso: cosa fare?

Chi è decaduto dalla rottamazione quater nel corso del 2024 avrebbe comunque potuto richiedere una dilazione ordinaria (articolo 19, Dpr 602/1973) per il debito residuo, ma solo se non aveva già ottenuto altre dilazioni decadute in precedenza.

Se il contribuente ha già attivato questa nuova rateizzazione, è consigliabile evitare di farla decadere. Per farlo, sarà sufficiente presentare la domanda di riammissione prima che maturi il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. In questo modo, il contribuente mantiene una rete di protezione in caso di difficoltà future nel pagamento della rottamazione.

Scadenze e modalità di presentazione

  • Modelli di domanda disponibili entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.
  • Termine per la trasmissione della richiesta: 30 aprile 2025.
  • Scadenza per il pagamento della prima rata: 31 luglio 2025.

L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica.

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