Le cessioni intracomunitarie sono operazioni di vendita di beni tra soggetti passivi IVA residenti in Stati membri dell’Unione Europea. Dal 1° settembre 2024, con la modifica dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997 introdotta dal Dlgs 87/2024, le cessioni intra-UE non imponibili sono soggette a sanzioni del 50% dell’IVA nel caso in cui la merce non pervenga nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Questa nuova normativa ha creato incertezze, soprattutto quando i beni vengono inviati per lavorazioni intermedie prima di raggiungere il cessionario finale.
Cessioni Intra-UE e il Nuovo Limite dei 90 Giorni
Quando si Applicano le Sanzioni del 50% dell’IVA?
L’articolo 7 del Dlgs 471/1997, modificato dall’articolo 2 del Dlgs 87/2024, prevede l’applicazione della sanzione del 50% dell’IVA nei seguenti casi:
- Cessioni intra-UE non imponibili ai sensi dell’articolo 41 del Dl 331/1993;
- La merce è trasportata in un altro Stato membro dal cessionario o da terzi per conto del cessionario;
- La merce non risulta pervenuta nello Stato di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
Decorrenza del Termine dei 90 Giorni
Il termine di 90 giorni decorre dalla data di consegna del bene. Tuttavia, in caso di lavorazioni intermedie presso un operatore economico terzo, non è chiaro se la consegna si intenda:
- Al lavorante (operatore economico che esegue la lavorazione);
- Al cessionario finale (cliente residente in un altro Stato UE).
Casi Pratici:
- Consegna al Lavorante: Se si considera la consegna avvenuta al momento del trasferimento della merce al lavorante, i 90 giorni iniziano a decorrere dalla consegna al lavorante.
- Consegna al Cessionario Finale: Se si considera la consegna effettiva al cessionario finale, il termine decorre dall’uscita dal lavorante.
Suggerimento Pratico
In assenza di chiarimenti ufficiali, è consigliabile adottare un approccio prudenziale e considerare come termine iniziale (dies a quo) quello della consegna al lavorante. Questo per evitare il rischio di sanzioni in caso di ritardi nelle lavorazioni.
Superamento dei 90 Giorni: Cosa Fare?
Qualora le lavorazioni richiedano più di 90 giorni, si hanno due opzioni:
-
Versamento dell’IVA:
- Effettuare il versamento dell’IVA previa regolarizzazione della fattura, entro i successivi 30 giorni dal superamento del termine dei 90 giorni.
- Questa soluzione permette di sanare tempestivamente la posizione fiscale, evitando l’accumulo di sanzioni e interessi.
-
Ravvedimento Operoso:
- In alternativa, il cedente può avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, beneficiando di una sanzione ridotta.
- Il ravvedimento operoso è applicabile alle violazioni tributarie e consente di regolarizzare il pagamento dell’IVA tardivo con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria.
Ravvedimento Operoso: Sanzioni Ridotte
- Entro 14 giorni dalla scadenza: 0,1% giornaliero (fino all’1,4%);
- Entro 30 giorni: 1,5% (1/10 del 15%);
- Entro 90 giorni: 1,67% (1/9 del 15%);
- Entro 1 anno: 3,75% (1/8 del 30%);
- Entro 2 anni: 4,29% (1/7 del 30%);
- Oltre 2 anni: 5% (1/6 del 30%).
Regolarizzazione della Fattura
Quando è Necessario Regolarizzare la Fattura?
La regolarizzazione della fattura è necessaria quando:
- Il termine di 90 giorni è superato;
- Non si dispone di prova del trasporto intracomunitario.
Come Regolarizzare?
- Emissione di Nota di Variazione:
- Correggere la fattura originaria emessa come cessione non imponibile.
- Indicare l’imponibile e l’IVA dovuta.
- Versamento dell’IVA:
- Versare l’IVA dovuta tramite modello F24 entro 30 giorni dal superamento dei 90 giorni.
Prova del Trasporto Intracomunitario
Documentazione Necessaria
Per evitare sanzioni, è essenziale documentare correttamente il trasporto intracomunitario. I documenti richiesti includono:
- CMR (Lettera di vettura internazionale) firmata dal destinatario;
- Fattura di trasporto e documentazione doganale (se applicabile);
- Contratto di trasporto o ordine di spedizione;
- Ricevuta di consegna o documentazione firmata dal cessionario finale.
Condizioni per la Validità della Prova
- La documentazione deve essere completa e conforme;
- Deve dimostrare che i beni sono stati effettivamente trasportati nello Stato membro del cessionario;
- In caso di lavorazioni intermedie, devono essere tracciabili tutte le fasi fino alla consegna finale.
Implicazioni per le aziende
- Consulenza strategica per l’adeguamento delle procedure aziendali al nuovo termine di 90 giorni;
- Verifica della documentazione per il trasporto intracomunitario;
- Formazione del personale amministrativo per la corretta gestione delle fatture e della prova di trasporto;
- Assistenza nella regolarizzazione delle fatture e nell’applicazione del ravvedimento operoso.