Investimenti esteri: obbligo del quadro RW per chi sceglie il regime dichiarativo

Gli investimenti esteri in regime dichiarativo richiedono la compilazione del quadro RW, anche se affidati a intermediari italiani. Scopri chi è obbligato al monitoraggio fiscale.

La gestione degli investimenti all’estero e delle attività finanziarie con intermediari italiani comporta specifici obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare la compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, l’obbligo di dichiarazione non è uniforme e dipende dal regime fiscale scelto dal contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 75/2025, ha chiarito che:

  • I contribuenti che scelgono il regime di risparmio amministrato o gestito non devono compilare il quadro RW.
  • Coloro che operano in regime dichiarativo sono obbligati a dichiarare le attività estere nel quadro RW.

Vediamo nel dettaglio le implicazioni di questa distinzione e i motivi per cui alcuni contribuenti potrebbero ritrovarsi con un adempimento aggiuntivo che in passato era considerato superfluo.

Regime amministrato e gestito: esonero dalla compilazione del quadro RW

I contribuenti che affidano i propri investimenti a intermediari italiani e scelgono il regime di risparmio amministrato o gestito sono esentati dalla compilazione del quadro RW, perché:

  • È l’intermediario che si occupa dell’applicazione delle imposte sui redditi finanziari e della trasmissione delle informazioni all’Agenzia delle Entrate.
  • L’imposta di bollo applicata dall’intermediario sostituisce l’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie estere).
  • Gli adempimenti di monitoraggio fiscale vengono assolti direttamente dall’intermediario, che comunica le informazioni all’Archivio dei rapporti finanziari.

Di conseguenza, per questi soggetti, l’obbligo dichiarativo è semplificato e il quadro RW non deve essere compilato.

Regime dichiarativo: obbligo del quadro RW

Per chi sceglie il regime dichiarativo, invece, resta l’obbligo di compilazione del quadro RW, anche se le attività finanziarie sono custodite in Italia da intermediari italiani.

Questo significa che il contribuente dovrà:

  • Indicare nel quadro RW le attività estere detenute, anche se amministrate da un intermediario italiano.
  • Effettuare autonomamente il calcolo dell’IVAFE, se dovuta.
  • Garantire il monitoraggio fiscale sugli investimenti detenuti all’estero.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Il chiarimento fornito dall’interpello 75/2025 si colloca all’interno di una serie di interventi normativi e interpretativi che hanno modificato nel tempo l’obbligo di compilazione del quadro RW.

Fino al 3 settembre 2013, la normativa esonerava dalla dichiarazione i contribuenti in regime dichiarativo, purché le attività finanziarie fossero affidate a un intermediario italiano. Questo principio era stato confermato dalla circolare 45/E del 2010.

Successivamente, le circolari 38/E del 2013 e 19/E del 2014 hanno introdotto una condizione aggiuntiva: l’esonero dalla compilazione del quadro RW era valido solo se le attività finanziarie non producevano redditi nel periodo d’imposta.

Con l’attuale normativa, invece:

  • L’obbligo di monitoraggio fiscale permane per chi adotta il regime dichiarativo, indipendentemente dalla produzione di redditi.
  • Anche se non c’è IVAFE da pagare, la compilazione del quadro RW resta obbligatoria.

Un adempimento superfluo?

Il mantenimento dell’obbligo dichiarativo per chi si affida a un intermediario italiano in regime dichiarativo appare ridondante, considerando che:

  • Gli intermediari comunicano già i dati all’Agenzia delle Entrate, tramite il quadro SO del modello 770.
  • L’IVAFE non è dovuta, perché già sostituita dall’imposta di bollo applicata dall’intermediario.

Questa duplicazione degli adempimenti potrebbe essere rivista in futuro, ritornando alla versione precedente della norma, che esonerava completamente dalla dichiarazione le attività gestite da intermediari italiani.

Chi investe all’estero deve prestare attenzione al regime fiscale scelto per la gestione delle proprie attività finanziarie:

  • Regime amministrato o gestito: niente quadro RW, gli adempimenti fiscali sono assolti dall’intermediario.
  • Regime dichiarativo: obbligo di compilazione del quadro RW, anche se le attività sono custodite in Italia da un intermediario.

L’attuale normativa impone un monitoraggio fiscale più rigido per chi sceglie il regime dichiarativo, nonostante il rischio di una duplicazione di adempimenti. Per questo motivo, si auspica una revisione della disciplina che semplifichi le procedure per i contribuenti.

Contatti (generale)

"*" indica i campi obbligatori

Nome e cognome*

"*" indica i campi obbligatori

Nome e cognome*
Potrebbero interessarti anche

Concordato preventivo 2026-2027: quale reddito di riferimento?

Il concordato preventivo 2026-2027 si basa sul reddito effettivo 2025, senza considerare quanto accordato nel Cpb 2024-2025.

Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari: la posizione della Cassazione

Cassazione 30192/2025: i costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzabili solo se straordinari. Le spese di campionario vanno a conto economico.

Fatture elettroniche: bollo terzo trimestre 2025 in scadenza il 1° dicembre

Versamento bollo su fatture elettroniche terzo trimestre 2025 entro il 1° dicembre. Elenchi, codici tributo, Civis e assistenza.
Trasforma i tuoi numeri in successo.
Sei pronto a portare la tua azienda al livello successivo? Siamo qui per affiancarti.