La recente ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025 della Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione sulla questione della compatibilità tra la carica di socio-amministratore di una società a responsabilità limitata (Srl) e la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con la stessa società. Questo tema è cruciale per determinare la deducibilità fiscale dei compensi erogati e gli obblighi contributivi correlati.
Incompatibilità tra Presidente del CdA e Lavoratore Dipendente
La Corte di Cassazione ha ribadito l’assoluta incompatibilità tra la carica di presidente del consiglio di amministrazione (CdA) o amministratore unico di una società di capitali e la posizione di lavoratore dipendente della stessa società. In tali casi, non può sussistere un vincolo di subordinazione, rendendo indeducibile dal reddito della società il costo relativo al lavoro dipendente.
Possibile Compatibilità tra Socio-Amministratore e Lavoratore Dipendente
Diversamente, la qualità di socio-amministratore, componente del CdA, non è considerata incompatibile in assoluto con quella di lavoratore dipendente della stessa società. Tuttavia, questa compatibilità non si basa su criteri formali, ma richiede una verifica concreta delle seguenti condizioni:
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Vincolo di subordinazione gerarchica: il socio-amministratore deve essere effettivamente sottoposto a un superiore gerarchico all’interno della società.
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Sottoposizione al potere direttivo e disciplinare: deve esistere un effettivo assoggettamento del socio-amministratore alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo composto dagli altri soci.
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Svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale: le attività svolte come dipendente devono essere distinte e non sovrapponibili a quelle inerenti alla funzione di amministratore.
Deducibilità dei Compensi e Obblighi Contributivi
La distinzione tra le attività svolte come amministratore e quelle come dipendente è fondamentale per la deducibilità fiscale dei compensi erogati. I compensi corrisposti per attività riconducibili al ruolo di amministratore sono deducibili solo se deliberati dall’assemblea dei soci e pagati entro termini specifici. Inoltre, la mancanza di una delibera assembleare può comportare l’indeducibilità del compenso erogato.
Per quanto riguarda gli obblighi contributivi, il socio-amministratore che percepisce un compenso per l’attività di amministrazione è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS. Se, oltre al ruolo amministrativo, partecipa in modo abituale e prevalente all’attività operativa dell’azienda, sorge anche l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani. Questa doppia iscrizione comporta un onere contributivo significativo, poiché il soggetto è tenuto a versare contributi a entrambe le gestioni.
La possibilità per un socio-amministratore di una Srl di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con la stessa società è subordinata a condizioni stringenti. È essenziale che vi sia una chiara distinzione tra le mansioni svolte in qualità di amministratore e quelle proprie del lavoratore dipendente, accompagnata da un effettivo vincolo di subordinazione. In assenza di tali requisiti, i compensi erogati potrebbero risultare indeducibili e sorgerebbero obblighi contributivi aggiuntivi.