La crescita del mercato delle cripto-attività ha imposto una nuova urgenza normativa: gestire correttamente le plusvalenze e le movimentazioni patrimoniali attraverso canali non tradizionali. La risposta n. 135/2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su uno dei nodi più delicati: la documentazione necessaria per determinare il valore fiscale di cripto-attività nei regimi amministrati e dichiarativi.
L’interpello che ha chiarito il campo operativo
L’istanza proposta da Cryptosmart, PMI italiana supportata da un istituto bancario, ha costretto l’Amministrazione a delineare regole chiare per situazioni fino a oggi ambigue. Il caso ruotava attorno a operazioni ricorrenti: trasferimenti di cripto-attività tra wallet, revoca del regime del risparmio amministrato, e movimentazioni in ingresso non documentate.
Auto-trasferimenti e non imponibilità: solo con prova documentale
Uno degli aspetti più innovativi riguarda i cosiddetti auto-trasferimenti: il passaggio di cripto-attività da un exchange a un wallet personale (self-custodial o presso un altro operatore). L’Agenzia ha stabilito che tali operazioni non sono imponibili ai fini del capital gain, a condizione che il contribuente dimostri documentalmente la continuità della proprietà. Non è sufficiente una dichiarazione sostitutiva: servono evidenze concrete, come un indirizzo di wallet verificato e intestato al contribuente.
Esempio concreto 1: trasferimento a wallet personale
Un contribuente sposta 2 BTC dal proprio account su un exchange italiano a un wallet Ledger Nano personale. Se fornisce prova dell’intestazione del wallet, il trasferimento non è tassabile. In caso contrario, l’intermediario potrebbe trattare l’operazione come realizzo imponibile.
Revoca del regime amministrato: oneri informativi e minusvalenze
Nel caso di passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello dichiarativo, l’exchange è tenuto a comunicare al cliente i valori di carico delle cripto-attività al 31 dicembre dell’anno di revoca. Se vi sono minusvalenze residue, queste possono essere utilizzate in compensazione entro i successivi quattro anni, come previsto dall’articolo 68 del TUIR.
Depositi non documentati: costo fiscalmente nullo
Ancora più delicato è il caso di cripto-attività depositate presso un exchange ma provenienti da wallet esterni. In mancanza di documentazione probante – contabili bancarie, estratti conto, o ricevute degli acquisti – l’intermediario deve assumere come valore d’ingresso un costo pari a zero. Questo significa che l’intero importo verrà tassato come plusvalenza in caso di cessione, con evidenti effetti distorsivi per il contribuente.
Esempio concreto 2: deposito senza prove di acquisto
Un utente trasferisce 5 ETH su un exchange, ma non fornisce alcuna documentazione dell’acquisto originario. Al momento della vendita, l’exchange applicherà una tassazione sull’intero corrispettivo, considerando il valore iniziale nullo.
Successioni e donazioni: continuità o valore dichiarato
Nel caso di acquisizione per successione, il costo si assume pari al valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Per le donazioni, si subentra nel costo fiscale del donante. Anche in questo caso, serve documentazione certa, altrimenti si applicherà un costo zero.
Valore medio ponderato: criterio unico per la fiscalità delle cripto
Per la determinazione del costo unitario di cripto-attività acquisite in tempi diversi, l’Agenzia conferma l’adozione del valore medio ponderato, come previsto dalla circolare 30/E/2023. Questo criterio unifica la gestione fiscale con quella degli strumenti finanziari tradizionali, riducendo l’arbitrarietà nelle dichiarazioni.
Conclusione strategica
Il messaggio è chiaro: nel nuovo scenario fiscale digitale, la documentazione prevale su ogni altra considerazione. Per imprenditori e investitori che operano con cripto-attività, non è più possibile improvvisare. È necessario strutturare i trasferimenti e le acquisizioni con un impianto probatorio coerente, integrato e disponibile su richiesta. Beneggi e Associati accompagna il cliente in questo percorso: non solo per adempiere, ma per costruire una strategia patrimoniale solida, trasparente e fiscalmente efficiente.