Distacco di personale: dal 2025 cambia la disciplina IVA. Le nuove regole tra impresa, enti e contratti ibridi

Dal 1° gennaio 2025, le operazioni di distacco o prestito di personale saranno soggette a un nuovo regime IVA, in seguito all’abrogazione dell’art. 8, comma 35 della legge 67/1988 per effetto del decreto “Salva-infrazioni” (Dl 131/2024). La circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni operative, facendo chiarezza sui requisiti che determinano la rilevanza o meno ai fini IVA di tali operazioni.

Il nuovo perimetro normativo: non solo imprese

Il documento dell’Agenzia parte dai tre presupposti fondamentali dell’imposta sul valore aggiunto: soggettivo, oggettivo e territoriale. Per i soggetti che operano nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo si presume sempre soddisfatto. Ma il tema si fa più delicato quando il distaccante è un ente non commerciale.

In questi casi, il distacco sarà imponibile solo se riconducibile ad attività d’impresa accessoria rispetto a quella istituzionale. Quando invece il personale è distaccato per esigenze istituzionali dell’ente, l’operazione resta fuori campo IVA. Occorre dunque una rigorosa analisi funzionale del rapporto tra il personale coinvolto e l’attività esercitata.

Il criterio oggettivo: conta il corrispettivo, non il margine

La vera novità è l’approccio all’esistenza del corrispettivo. L’Agenzia conferma che, anche in assenza di un margine economico per il distaccante, la presenza di un corrispettivo pattuito – anche sotto forma di mero rimborso dei costi – rende l’operazione imponibile. Rileva in modo decisivo la previsione contrattuale: se il mancato pagamento del corrispettivo determina l’invalidità del distacco, siamo in presenza di un rapporto sinallagmatico, e quindi imponibile.

Esempio pratico 1 – Distacco tra due società del gruppo

Una società capogruppo distacca personale amministrativo presso una controllata, con un accordo che prevede il rimborso dei costi vivi (stipendi, oneri previdenziali, ecc.). Poiché esiste un corrispettivo e il distacco è subordinato alla regolarità dei rimborsi, l’operazione è imponibile IVA.

Esempio pratico 2 – Distacco da un ente non commerciale

Una fondazione culturale (ente non commerciale) distacca un proprio addetto stampa presso una società organizzatrice di eventi. Se il distacco rientra nell’attività istituzionale e non prevede un corrispettivo effettivo, l’operazione è fuori campo IVA. In caso contrario, con rimborso spese e finalità promozionali, può scattare l’obbligo IVA.

Contratti ibridi: avvalimento e codatorialità

La circolare chiarisce inoltre il perimetro di applicazione a due figure contrattuali frequenti:

  • I contratti di avvalimento, se comportano messa a disposizione di personale a titolo oneroso, costituiscono prestazioni di servizi imponibili;

  • I contratti di rete con codatorialità, invece, non sono soggetti a IVA, poiché ogni impresa retista mantiene il ruolo di datore di lavoro e la contribuzione avviene pro quota senza scambi di corrispettivi.

Implicazioni operative: dal principio al metodo

L’Agenzia precisa che le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Per i rapporti in essere a tale data, resta valido il precedente regime, in coerenza con il principio del legittimo affidamento.

Per le imprese, l’impatto è rilevante. Ogni forma di distacco, anche tra soggetti collegati o appartenenti allo stesso gruppo, va ora valutata con attenzione fiscale. Non basta la buona fede né la mancanza di lucro: è la struttura del contratto a determinare la rilevanza IVA.

Beneggi e Associati supporta le imprese nella revisione dei contratti di distacco e nella costruzione di policy interne coerenti. L’approccio metodico e multidisciplinare consente di evitare errori, minimizzare rischi sanzionatori e trasformare la compliance in un elemento di vantaggio competitivo.

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