Nel contesto della fiscalità locale, l’imposta di soggiorno rappresenta un tributo strategico per i Comuni a vocazione turistica e culturale. Introdotta per finanziare interventi legati al turismo, alla manutenzione del patrimonio culturale e ambientale e ai servizi pubblici locali, l’imposta coinvolge in modo diretto i gestori delle strutture ricettive. Questi ultimi assumono la responsabilità non solo dell’incasso e del versamento dell’imposta, ma anche della presentazione della dichiarazione annuale.
Per l’anno 2025, la scadenza per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno è fissata a lunedì 30 giugno. Il termine riguarda tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, gestiscono strutture ricettive in territori in cui l’imposta è istituita, inclusi alberghi, affittacamere, B&B, residence e agriturismi, sia in forma imprenditoriale sia occasionale.
Obblighi normativi per i gestori
Secondo quanto stabilito dal D.L. 34/2020 (art. 180, comma 3), il gestore della struttura ricettiva è il soggetto responsabile dell’imposta, anche se esercita attività imprenditoriale di tipo alberghiero. A tale soggetto spettano gli obblighi principali:
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esporre il materiale informativo del Comune riguardante aliquote, esenzioni e modalità;
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incassare e riversare al Comune le somme dovute dai clienti;
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presentare la dichiarazione annuale in via telematica, tramite il modello approvato con decreto MEF del 29 aprile 2022.
La responsabilità è oggettiva: anche un comportamento formalmente corretto ma inefficace ai fini dell’incasso o del versamento comporta responsabilità e sanzioni.
Esempio pratico 1
Un B&B di Lecco, che ha operato nel 2024 per 10 mesi e incassato complessivamente 4.000 euro di imposta, deve presentare la dichiarazione annuale entro il 30 giugno 2025. Anche se ha riversato correttamente tutto l’incassato al Comune, la mancata presentazione della dichiarazione comporta comunque una sanzione del 25% (1.000 euro).
Modalità di presentazione e sanzioni
La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica. Una volta compilato il modello, il sistema consente il riepilogo e la conferma dei dati. L’errata o omessa dichiarazione espone il gestore a sanzioni:
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omessa dichiarazione: sanzione tra il 100% e il 200% dell’importo dovuto;
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dichiarazione infedele: sanzione dal 50% al 100%;
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ritardo nella presentazione: 25% anche se l’imposta è stata versata;
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mancato versamento: sanzione del 30%, oltre interessi e ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso consente la riduzione delle sanzioni in base al ritardo:
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entro 14 giorni: 0,083% al giorno;
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15–30 giorni: 1,25%;
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30–90 giorni: 1,39%;
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oltre 90 giorni: 3,13%;
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oltre un anno: 3,86%.
Esempio pratico 2
Un agriturismo nei pressi del Lago di Garda non presenta la dichiarazione del 2024 entro il 30 giugno 2025 ma provvede entro il 20 luglio. Beneficia del ravvedimento medio, con sanzione ridotta all’1,39% dell’imposta non dichiarata, evitando una penalità molto più grave.
Verso una riforma dei tributi locali
Il 9 maggio 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di riforma dei tributi locali. Il testo prevede una semplificazione del sistema sanzionatorio, con:
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sanzione unica del 100% per omessa dichiarazione (attualmente da 100% a 200%);
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sanzione del 40% per dichiarazione infedele (oggi dal 50% al 100%).
Le nuove regole, una volta approvate in via definitiva, si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2026. Per l’anno in corso, restano valide le norme attuali.