In un contesto economico sempre più orientato all’internazionalizzazione, le imprese italiane ricorrono con frequenza crescente al distacco all’estero dei propri dipendenti. Una delle questioni più rilevanti e ricorrenti riguarda la tassazione delle indennità percepite per tali servizi, in particolare la cosiddetta “indennità di sede”.
Il riferimento normativo: art. 51, comma 8, TUIR
Secondo l’art. 51, comma 8, del TUIR, le indennità percepite per servizi prestati all’estero, comprese quelle di sede, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Questa previsione non è mai stata abrogata ed è tuttora pienamente in vigore.
L’abrogazione nel 2001 dell’art. 3, comma 3, lett. c), che prevedeva l’esenzione totale per i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero in via esclusiva e continuativa, ha contribuito a semplificare il quadro normativo, lasciando come unico riferimento operativo la riduzione del 50% prevista dall’art. 51, comma 8.
La posizione dell’Inps: Circolare 263/1997
Anche la circolare Inps n. 263/1997, al punto 2.5, conferma l’applicabilità della parziale imponibilità per le indennità di sede, estendendola anche alla base imponibile contributiva, in coerenza con il principio di unificazione delle basi fiscali e previdenziali.
Nonostante la data della circolare, le indicazioni fornite restano rilevanti, in assenza di successive modifiche o smentite normative.
Applicabilità ai distacchi annuali
La norma non distingue tra durata breve o lunga del distacco, né impone requisiti di discontinuità. Pertanto, l’imponibilità al 50% delle indennità di sede è applicabile anche a distacchi di un anno o più, a condizione che:
- l’emolumento sia formalmente e contrattualmente qualificato come indennità di sede;
- la prestazione lavorativa sia effettivamente svolta all’estero;
- non vi sia sovrapposizione con attività lavorativa in Italia;
- le convenzioni contro le doppie imposizioni non prevedano deroghe sostanziali.
Esempio operativo
Un lavoratore assunto da società italiana viene distaccato in Francia per 12 mesi. L’azienda riconosce un’indennità di sede di €1.000 al mese. Ai fini fiscali, tale somma concorre alla formazione del reddito imponibile per €500 mensili. Lo stesso valore sarà la base per il calcolo contributivo.
Valutazione strategica
Applicare correttamente l’art. 51, comma 8, TUIR consente all’impresa di:
- ridurre il costo del lavoro all’estero;
- valorizzare gli aspetti retributivi nella mobilità internazionale;
- evitare contestazioni fiscali e contributive.
Beneggi e Associati assiste le imprese nella definizione delle policy di distacco estero, integrando aspetti normativi, fiscali e di contrattualistica del lavoro, per garantire piena compliance e ottimizzazione del costo del lavoro.