Autotrasportatori: confermate le deduzioni forfettarie per il 2024. Le istruzioni operative per la dichiarazione dei redditi

Con comunicato del 13 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha confermato le deduzioni forfettarie per spese non documentate applicabili agli esercenti attività di autotrasporto nel calcolo del reddito relativo al periodo d’imposta 2024. Gli importi restano invariati rispetto all’anno precedente.

Il quadro normativo: deduzioni ex art. 66, comma 5, Tuir

Le deduzioni in esame si applicano alle imprese individuali e società di persone autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi, in contabilità semplificata o ordinaria per opzione. Riguardano esclusivamente i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.

Due le misure distinte:

  • 48 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;

  • 16,8 euro (pari al 35% di 48) per i trasporti all’interno del Comune.

La deduzione si applica una sola volta per ciascun giorno di trasporto, a prescindere dal numero di viaggi.

Adempimenti documentali: attenzione al prospetto

La deduzione, seppur forfettaria, richiede una documentazione puntuale. Il contribuente deve predisporre un prospetto con:

  • date dei viaggi;

  • durata;

  • località di partenza e destinazione;

  • estremi dei documenti relativi alla merce trasportata.

Questa documentazione non va allegata alla dichiarazione dei redditi, ma deve essere conservata in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Compilazione del modello Redditi 2025: codici e righi da utilizzare

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 2025:

  • Per i soggetti in contabilità ordinaria che compilano il quadro RF:

    • rigo RF55 con codice 43 per trasporti all’interno del Comune;

    • rigo RF55 con codice 44 per trasporti oltre il Comune.

  • Per i soggetti in contabilità semplificata (quadro RG):

    • rigo RG22 con codice 16 per trasporti all’interno del Comune;

    • rigo RG22 con codice 17 per trasporti oltre il Comune.

Esempio pratico: impresa di autotrasporto in contabilità semplificata

Un’impresa individuale autorizzata all’autotrasporto ha effettuato nel 2024:

  • 80 giornate di trasporto oltre il Comune;

  • 45 giornate di trasporto all’interno del Comune.

La deduzione spettante sarà:

  • 80 × 48 € = 3.840 euro

  • 45 × 16,8 € = 756 euro

Totale deduzione: 4.596 euro da indicare nel rigo RG22 con i codici 17 e 16.

La conferma delle deduzioni rappresenta una misura attesa e utile per alleggerire il carico fiscale delle imprese del trasporto merci, settore che continua a fronteggiare rincari e pressioni concorrenziali. Tuttavia, l’utilizzo corretto di queste deduzioni richiede precisione contabile, capacità di tracciamento delle attività svolte e puntuale adempimento documentale.

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