Nuovo fisco per il Terzo settore dal 2026: decorrenza certa e criteri operativi definiti

Con l’articolo 8 del decreto-legge 84/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno, prende ufficialmente il via il nuovo sistema fiscale per gli enti del Terzo settore (Ets), applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Una riforma attesa da anni, che trova ora concreta attuazione a seguito del via libera europeo espresso nella comfort letter del 7 marzo 2025, chiudendo il lungo percorso autorizzativo previsto dagli articoli 104 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) e 18 del Dlgs 112/2017 per le imprese sociali.

Riconoscimento UE e decorrenza differenziata

La Commissione europea, nell’ambito della fase di pre-notifica, ha riconosciuto la piena compatibilità della disciplina fiscale del Terzo settore con il diritto dell’Unione, confermando che non rientra nella categoria degli aiuti di Stato. Ne consegue che la ricezione della comfort letter equivale al completamento del procedimento autorizzativo, legittimando l’applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo settore.

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, la riforma sarà pienamente efficace dal 1° gennaio 2026. Per gli enti con esercizio non coincidente, la decorrenza varia: ad esempio, un ente con esercizio 1° settembre 2024 – 31 agosto 2025 applicherà le nuove regole fiscali a partire dal 1° settembre 2026.

Le regole fiscali che entreranno in vigore

Il perno della nuova fiscalità è l’articolo 79 del Codice del Terzo settore. Tale norma definisce i criteri per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali e per qualificare fiscalmente l’ente. Il nuovo assetto valorizza la finalità solidaristica e non lucrativa, evitando che l’eventuale presenza di entrate derivi automaticamente in una qualificazione fiscale penalizzante.

Gli Ets non commerciali potranno accedere al regime forfettario dell’articolo 80, che prevede coefficienti di redditività differenziati per fasce e tipologie di attività (dal 7% al 17% per i servizi; dal 5% al 14% per le altre attività), senza soglie di ricavi.

Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) continueranno a godere di regimi fiscali agevolati (articoli 84 e 85), coerenti con le normative precedenti. Le Aps, ad esempio, potranno considerare non commerciali le prestazioni rivolte ai propri associati e alle loro famiglie anche dietro corrispettivo. Le Odv vedranno decommercializzate specifiche attività marginali, come la vendita occasionale di beni ricevuti gratuitamente, se effettuata senza mezzi organizzati.

Inoltre, Odv e Aps con ricavi inferiori a 85.000 euro annui potranno optare per il regime forfettario semplificato dell’articolo 86, con coefficienti ridotti (1% per Odv, 3% per Aps) e esonero dal versamento dell’Iva.

Per le imprese sociali, l’articolo 14 del decreto stabilisce che la disciplina fiscale prevista dall’articolo 18 del Dlgs 112/2017 sarà applicabile, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, limitatamente ai commi 2 e 3. Ciò significa che gli utili destinati ad attività statutarie o a riserva potranno essere esclusi dalla base imponibile, rafforzando la natura sociale dell’impresa anche sotto il profilo fiscale.

Due esempi pratici

Esempio 1 – Una Aps che svolge attività sportive dilettantistiche a favore dei propri associati e familiari, anche dietro pagamento, dal 1° gennaio 2026 non sarà più qualificata automaticamente come ente commerciale. Potrà beneficiare della decommercializzazione e, se i ricavi non superano gli 85.000 euro, anche del regime semplificato dell’articolo 86.

Esempio 2 – Un’impresa sociale che reinveste gli utili in attività statutarie può, dal 2026, escludere tali utili dalla base imponibile. Questo rafforza la sostenibilità del modello sociale rispetto all’imposizione fiscale ordinaria.

Le implicazioni strategiche per gli enti

La nuova fiscalità introduce una cesura netta con il passato: l’ente dovrà essere in grado di autovalutare correttamente la propria natura fiscale, gestire la transizione ai nuovi regimi, monitorare le soglie di ricavo e predisporre statuti e bilanci coerenti con il proprio inquadramento. Le opportunità sono reali, ma richiedono una governance fiscale strutturata, soprattutto in vista del debutto dei nuovi regimi dal 2026.

Beneggi e Associati accompagna gli enti del Terzo settore e le imprese sociali in questa fase di cambiamento, supportando la transizione con strumenti avanzati di analisi e controllo. Un’assistenza strategica che coniuga esperienza giuridica, conoscenza normativa e capacità di visione.

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