Cessione d’azienda in crisi: salvaguardie per l’acquirente e strumenti evoluti per il rilancio

Nel nuovo quadro normativo definito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cessione dell’azienda o di suoi rami non rappresenta più una semplice alienazione degli asset, ma uno strumento strategico di gestione e rilancio, dotato di forti salvaguardie per gli acquirenti e di importanti novità operative per i curatori. Lo Studio n. 41-2024/PC del Consiglio nazionale del notariato chiarisce i principali snodi normativi, sottolineando le tutele giuridiche e le opportunità strategiche collegate all’articolo 214 del Codice della crisi.

Esclusione di responsabilità per i debiti pregressi

Il primo elemento di rilievo per chi intende acquisire un’azienda in ambito concorsuale riguarda la non responsabilità per i debiti sorti prima del trasferimento, come disposto dall’articolo 214, terzo comma, del Codice della crisi. A differenza di quanto previsto dall’articolo 2560 del Codice civile per le cessioni in bonis, il legislatore prevede una deroga netta a tutela dell’acquirente, a meno di accordi contrari.

Tale previsione risponde a tre esigenze chiave:

  • tutelare il principio della par condicio creditorum,

  • garantire un prezzo di vendita congruo,

  • incentivare la partecipazione alle gare competitive di vendita.

Esempio pratico: un investitore interessato all’acquisto di un ramo aziendale da una procedura di liquidazione giudiziale potrà definire un prezzo basato solo sul valore prospettico degli asset produttivi, senza doversi preoccupare di eventuali debiti tributari, verso fornitori o dipendenti maturati ante trasferimento.

Gestione strategica del personale

Altro snodo cruciale è rappresentato dal trasferimento dei lavoratori. L’articolo 189 del Codice consente al curatore di selezionare, entro un termine definito e prorogabile fino a otto mesi, i contratti di lavoro da mantenere, derogando all’art. 2112 c.c. L’approccio è orientato a preservare il valore aziendale, anche attraverso eventuali riduzioni organizzative.

In caso di mancata inclusione tra i contratti selezionati, i rapporti si risolvono automaticamente con riconoscimento di indennità. L’insieme di queste norme garantisce flessibilità e attrattività, pur nel rispetto delle tutele minime.

Esempio pratico: un’azienda di logistica in liquidazione può cedere solo una parte dell’organico a un nuovo operatore subentrante, concentrandosi sui profili strettamente necessari, previa procedura di esame congiunto e riconoscimento delle indennità previste.

Cessione di attività e passività: un quadro normativo definito

Il legislatore riconosce anche la possibilità per il curatore di cedere singolarmente o in blocco:

  • beni e rapporti giuridici,

  • attività e passività.

Tale cessione è esclusa dalla responsabilità ordinaria ex art. 2560 c.c. e si fonda, a seconda dei casi, su discipline diverse (es. cessione di contratto ex art. 1406 c.c. o cessione di credito ex art. 1260 ss. c.c.).

Sulla cessione di passività, lo Studio del Notariato distingue due scenari:

  1. accollo con efficacia purgativa della vendita coattiva (il creditore si rivolge alla procedura);

  2. accollo convenzionale (esclusa la responsabilità del cedente).

In presenza di garanzie reali o privilegi, è necessario che il bene garantito sia trasferito contestualmente alla passività, per evitare pregiudizi ai creditori.

Conferimento in veicoli societari: un’alternativa strategica

L’ultima, innovativa opzione disciplinata dall’art. 214 è il conferimento dell’azienda o suoi rami in una nuova società, i cui titoli possono essere assegnati a creditori consenzienti. Questo modello consente:

  • una gestione autonoma, meno vincolata dalle rigidità concorsuali;

  • il distacco degli asset produttivi dagli oneri passati;

  • una successiva cessione più agevole.

È, a tutti gli effetti, una leva di carve-out strategico e uno strumento operativo di valorizzazione e protezione degli asset.

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