Il recupero dell’Iva a seguito di mancato incasso in caso di liquidazione giudiziale del debitore rappresenta una delle questioni più rilevanti per le imprese fornitrici che si trovano a gestire crediti insoluti. La risposta dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 20 giugno 2025, conferma che è legittimo emettere nota di variazione Iva anche oltre l’anno dalla fatturazione, purché entro i termini della dichiarazione Iva dell’anno di apertura della procedura concorsuale.
Una precisazione operativa che, se ben gestita, può trasformarsi in un recupero immediato di liquidità, spesso cruciale per la sostenibilità aziendale in contesti di credito deteriorato.
Il quadro normativo aggiornato
L’articolo 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972 prevede che, in presenza di procedure concorsuali, il creditore possa emettere una nota di variazione in diminuzione, recuperando l’Iva relativa a operazioni non incassate.
Con l’introduzione dell’art. 26, comma 3-bis, lettera a), per effetto del D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis), si stabilisce che la nota di variazione può essere emessa a partire dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale del debitore.
Il diritto al recupero dell’Iva, tuttavia, è regolato anche dall’articolo 19, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui la detrazione deve essere esercitata «al più tardi con la dichiarazione Iva dell’anno in cui il diritto è sorto».
Esempio operativo
La società Alfa ha emesso nel 2023 una fattura di 20.000 euro + Iva nei confronti della società Beta. Il 30 giugno 2025 viene emessa la sentenza di liquidazione giudiziale di Beta. Nonostante siano trascorsi più di 12 mesi dall’emissione della fattura, Alfa può emettere nota di variazione da quella stessa data (30 giugno 2025) e recuperare l’Iva:
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nelle liquidazioni Iva mensili/trimestrali del 2025, oppure
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entro il 30 aprile 2026, attraverso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2025.
Errori da evitare
Nonostante la chiarezza normativa, molte imprese:
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attendono la chiusura della procedura, perdendo il diritto alla detrazione;
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non aggiornano i sistemi gestionali con la data esatta della sentenza;
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confondono la scadenza per l’emissione della nota con quella della fattura originaria.
In questi casi, il rischio è la decadenza dal diritto al recupero dell’Iva.
Impatto contabile e fiscale
Dal punto di vista contabile, la variazione Iva determina una correzione del debito verso l’erario, alleggerendo la liquidità aziendale. In ottica fiscale, rappresenta una riduzione del volume d’affari e deve essere gestita con coerenza nei registri Iva e nelle scritture contabili.
Per le imprese soggette a split payment, reverse charge o con operazioni a esigibilità differita, occorre una verifica puntuale della tipologia operazione, al fine di evitare rilievi o contestazioni.
Esempio pratico 2
Un’impresa edile ha fornito materiali a un’altra società poi dichiarata in liquidazione giudiziale il 5 luglio 2025. La fattura, emessa a dicembre 2023, non è stata incassata. L’impresa può emettere nota di credito a partire dal 5 luglio 2025 e recuperare l’Iva versata nel 2023, inserendola:
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nella liquidazione Iva di luglio 2025,
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oppure nella dichiarazione Iva 2025 (entro il 30 aprile 2026).
Il valore della consulenza specializzata
Il recupero Iva in caso di procedure concorsuali non è una prassi da improvvisare. Richiede competenza normativa, capacità di lettura della sentenza, precisione contabile e tempestività. Beneggi e Associati assiste le imprese nella corretta gestione delle note di variazione, integrando consulenza fiscale, contabile e legale.
Recuperare l’Iva in tempi certi e senza errori formali significa migliorare la posizione finanziaria e, nei casi di insolvenza massiva, preservare la continuità operativa. Un’opportunità strategica che va intercettata con metodo.