Dal 1° luglio 2025, le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori dovranno rispettare un vincolo aggiuntivo: il beneficio è riconosciuto solo se si realizza un incremento occupazionale netto all’interno dell’azienda.
La novità è stata introdotta dal messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025, in applicazione delle condizioni previste dalla Commissione europea per il Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).
Si tratta di un passaggio operativo rilevante che modifica l’accesso al cosiddetto Bonus giovani, previsto dall’articolo 22 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 (decreto Coesione).
Incremento occupazionale netto: il requisito chiave
L’incremento occupazionale netto implica che il numero medio di lavoratori presenti nell’impresa nei 12 mesi successivi all’assunzione deve risultare superiore rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Tale criterio, stabilito dalle normative Ue sugli aiuti di Stato e richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (caso Lodato, C-415/07), ha l’obiettivo di garantire che le agevolazioni incentivino effettivamente nuova occupazione stabile, evitando effetti meramente sostitutivi.
In concreto:
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Se nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata si registra un aumento medio delle unità-lavoro-anno (ULA) rispetto ai 12 mesi precedenti, l’esonero si consolida;
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Se al termine del periodo non si verifica un reale incremento, l’incentivo decade e le somme eventualmente già fruite devono essere restituite.
Esempio pratico 1: incremento reale
Un’azienda con 50 dipendenti (ULA media) nel periodo luglio 2024 – giugno 2025 assume un giovane a tempo indeterminato il 1° luglio 2025. Se, nel periodo luglio 2025 – giugno 2026, la media ULA è pari a 52, l’incremento occupazionale netto è confermato e l’esonero è pienamente legittimo.
Esempio pratico 2: incentivo revocato
Stessa azienda, ma al termine del periodo successivo l’organico medio scende a 49 unità per effetto di licenziamenti o cessazioni non rientranti tra le eccezioni previste. L’esonero non può essere confermato e le somme già godute devono essere restituite.
Eccezioni: quando il requisito si considera rispettato anche in caso di cessazioni
La normativa europea e il messaggio INPS precisano che l’incremento si considera mantenuto anche se i posti vacanti derivano da:
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Dimissioni volontarie;
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Invalidità o inidoneità sopravvenuta;
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Pensionamento per raggiunti limiti di età;
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Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
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Licenziamento per giusta causa.
Non rilevano invece le cessazioni dovute a licenziamenti per riduzione di personale o altri motivi non riconducibili alle eccezioni sopra indicate.
Aspetti amministrativi: nuove modalità per la richiesta del Bonus giovani
Dal 1° luglio 2025, le domande di esonero dovranno essere presentate utilizzando il modulo aggiornato, che conterrà una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con cui il datore di lavoro attesta di essere a conoscenza del vincolo dell’incremento occupazionale netto.
Il requisito va monitorato costantemente e verificato in modo puntuale al termine dei 12 mesi successivi all’assunzione.
Contesto normativo e criticità
L’introduzione del requisito anche per i datori di lavoro fuori dalla Zona Economica Speciale del Mezzogiorno deriva da una richiesta della Commissione europea nell’ambito della riprogrammazione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro. Tuttavia, allo stato attuale, non risultano pubblicati specifici atti formali in tal senso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060.
Questo aspetto solleva interrogativi giuridici e operativi che sarà necessario chiarire nelle prossime settimane.
Perché serve un approccio consulenziale mirato
L’incremento occupazionale netto non è un requisito puramente formale, ma implica una valutazione tecnica precisa e una gestione amministrativa rigorosa, che impatta su:
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Pianificazione delle assunzioni e trasformazioni contrattuali;
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Monitoraggio degli organici e della forza lavoro media;
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Gestione documentale e compilazione delle domande;
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Verifica dei requisiti ai fini della stabilizzazione del beneficio.
Beneggi e Associati supporta le imprese nella corretta applicazione della misura, anticipando le criticità e strutturando un approccio conforme alle normative nazionali e comunitarie, minimizzando il rischio di revoca e contenzioso.