Con l’entrata in vigore del Dl 95/2025, meglio noto come decreto Omnibus, il mercato italiano dell’arte si arricchisce di una novità fiscale rilevante: l’introduzione dell’aliquota Iva ridotta al 5% per le cessioni di oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato.
Tale agevolazione, disciplinata dall’articolo 9 del decreto e dall’introduzione del n. 1-nonies nella Tabella A, parte II-bis del Dpr 633/1972, è finalizzata a rilanciare il comparto, ma si accompagna a una condizione precisa: l’Iva al 5% preclude l’applicazione del regime speciale del margine, che resta utilizzabile solo a determinate condizioni e con aliquota ordinaria al 22%.
Regime ordinario e regime del margine: due percorsi alternativi
Il legislatore nazionale si è allineato alle recenti modifiche introdotte dalla direttiva Ue 542/2022, che ha chiarito la distinzione tra i due regimi:
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Se il bene è stato acquistato o importato con applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5%, il rivenditore non può applicare il regime del margine nella successiva cessione;
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Se il bene è stato acquistato da un privato o in condizioni che non prevedono l’Iva ridotta, il regime del margine resta applicabile, con calcolo dell’Iva al 22% sulla sola differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto.
La scelta tra i due regimi richiede una valutazione tecnica e dipende dalla natura del cedente e dalle modalità d’acquisto.
Esempio pratico 1: acquisto da privato e regime del margine
Una galleria d’arte acquista un dipinto da un collezionista privato per 50.000 euro. In fase di rivendita a un cliente finale:
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Può applicare il regime del margine, calcolando l’Iva solo sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto;
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L’Iva scorporata dal margine va applicata al 22%;
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Non può detrarre l’Iva sull’acquisto, che in questo caso è assente.
Esempio pratico 2: acquisto con Iva al 5% e regime ordinario
La stessa galleria importa un’opera d’arte dall’estero o la acquista da un altro soggetto passivo con applicazione dell’Iva al 5%. In questo caso:
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Non può applicare il regime del margine nella rivendita;
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Deve assoggettare l’intero prezzo di cessione all’Iva ordinaria, con applicazione dell’aliquota ridotta del 5%;
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Può detrarre l’Iva assolta sull’acquisto.
Quando il regime del margine resta applicabile
Oltre agli acquisti da privati, il regime del margine può essere utilizzato se:
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Il bene è acquistato da un soggetto passivo che opera in regime di franchigia;
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Il bene proviene da un’altra galleria o mercante che ha applicato il regime del margine;
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Non è stata detratta l’Iva sull’acquisto, ad esempio per specifiche limitazioni normative.
Implicazioni strategiche per gli operatori
L’introduzione dell’Iva al 5% sulle cessioni di oggetti d’arte è una misura favorevole per stimolare le transazioni e rendere il mercato più competitivo, ma richiede agli operatori attenzione su diversi aspetti:
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La scelta del regime fiscale dipende dalla tipologia di acquisto e dalla natura del fornitore;
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Il regime del margine consente di ridurre l’imponibile Iva, ma richiede un calcolo accurato e si accompagna all’indetraibilità dell’Iva a monte;
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Il regime ordinario con Iva al 5% offre una tassazione ridotta ma impone l’applicazione dell’Iva su tutto il prezzo di vendita.
In entrambi i casi, le implicazioni fiscali devono essere valutate con attenzione per evitare errori, contenziosi o perdite di margine operativo.
Perché serve una consulenza specialistica nel settore arte
Il mercato dell’arte è caratterizzato da operazioni internazionali, profili fiscali complessi e normative in continua evoluzione. Per le gallerie, i mercanti e i collezionisti, la corretta gestione dell’Iva è essenziale per:
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Ottimizzare la fiscalità delle operazioni di acquisto e vendita;
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Prevenire contestazioni in sede di controlli fiscali;
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Pianificare strategie commerciali coerenti con la normativa;
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Valutare l’impatto delle nuove agevolazioni, come l’Iva ridotta al 5%, sul modello di business.
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