La gestione fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo continua a essere oggetto di attenzione normativa e interpretativa, con impatti rilevanti per datori di lavoro e lavoratori. Con la circolare 10/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri applicabili alla tassazione dei veicoli aziendali, distinguendo tra:
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Vecchio regime, applicabile ai veicoli concessi o ordinati entro il 31 dicembre 2024;
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Nuovo regime, in vigore per i veicoli oggetto di nuovi contratti dal 1° gennaio 2025;
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Regime residuale, basato sul valore normale del bene, per i casi non rientranti nelle due categorie.
Il sistema di tassazione e i coefficienti fiscali
La tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo si basa su due elementi:
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Costo chilometrico ACI, calcolato su una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km;
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Coefficiente fiscale, applicato al costo chilometrico, differenziato in base al tipo di veicolo e al periodo di concessione.
Il valore imponibile derivante alimenta anche il plafond dei fringe benefit, esente da imposizione fino a 1.000 euro annui, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, nel triennio 2025-2027.
Vecchio regime fiscale (fino al 2024)
Per i veicoli:
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Concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
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Ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 30 giugno 2025;
si applicano i coefficienti fiscali differenziati in base alle emissioni di CO2:
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25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km;
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30% tra 61 e 160 g/km;
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50% tra 161 e 190 g/km;
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60% oltre 190 g/km.
Esempio pratico 1: ordine entro il 2024, consegna nel 2025
Un veicolo ordinato a ottobre 2024, immatricolato e consegnato al lavoratore a marzo 2025, con contratto di concessione stipulato nel febbraio 2025, rientra nel vecchio regime, applicando le percentuali legate alle emissioni.
Nuovo regime fiscale (dal 2025)
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, si applicano i nuovi coefficienti:
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10% per veicoli elettrici a batteria;
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20% per veicoli ibridi plug-in;
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50% per gli altri veicoli (benzina, diesel, metano, GPL, idrogeno, ibridi HEV).
Esempio pratico 2: veicolo elettrico e miglior favore
Un veicolo elettrico ordinato nel 2024, immatricolato e consegnato nel 2025, con contratto di concessione stipulato nel 2025, può beneficiare della clausola di miglior favore, applicando il nuovo regime più conveniente con tassazione al 10%.
Regime residuale: valore normale del bene
Nei casi non riconducibili al vecchio o nuovo regime, si applica la tassazione basata sul valore normale del bene (articolo 9 del Tuir), calcolato, ad esempio:
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Sul canone di leasing o noleggio pagato dal datore di lavoro;
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Detratta l’indennità chilometrica per le percorrenze a favore dell’azienda.
Accettazione da parte del lavoratore e riassegnazioni
La concessione dell’auto aziendale in uso promiscuo richiede:
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Sottoscrizione di un atto di assegnazione da parte del dipendente;
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In caso di proroga del contratto, si mantiene il regime originario;
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In caso di riassegnazione, ad esempio dopo la restituzione del veicolo o la cessazione di un contratto precedente, si applicano le nuove regole in vigore al momento della nuova concessione.
Criticità e aspetti da gestire
Le imprese devono prestare particolare attenzione:
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Alla tempistica degli ordini e delle consegne;
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Alla formalizzazione dei contratti di concessione;
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Alla gestione documentale per poter applicare correttamente il regime più favorevole;
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Alle implicazioni sul trattamento dei fringe benefit e sull’imponibile fiscale complessivo del lavoratore.
Perché serve una pianificazione accurata
La fiscalità delle auto aziendali influisce direttamente:
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Sul costo effettivo per l’azienda;
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Sull’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore;
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Sulla convenienza legata alla scelta tra veicoli a basse emissioni o tradizionali;
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Sul trattamento dei fringe benefit e delle relative soglie di esenzione.
Beneggi e Associati offre alle imprese un supporto tecnico e strategico per ottimizzare la gestione delle auto aziendali, garantendo il corretto inquadramento fiscale e massimizzando le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo.