Fringe benefit auto aziendali: guida alla corretta valorizzazione fiscale e contributiva

Dal 2025 nuove regole per i fringe benefit auto aziendali in uso promiscuo. Valorizzazione fiscale e contributiva, istruzioni Agenzia Entrate.

Con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, L. 207/2024) e il successivo intervento del D.L. 19/2025 (convertito con L. 60/2025), il regime fiscale dei fringe benefit derivanti dall’assegnazione in uso promiscuo di auto aziendali è stato profondamente modificato. La circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti applicativi, ma permangono aree grigie che le imprese devono gestire con attenzione.

Un sistema articolato, con regole differenziate

L’assegnazione in uso promiscuo di un veicolo aziendale a un dipendente genera un benefit che concorre a formare il reddito imponibile, salvo che rientri nei limiti di esenzione previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR:

  • limite ordinario: € 258,23 annui;

  • limite derogatorio 2024–2027: € 1.000 (elevato a € 2.000 per chi ha figli a carico).

Il valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore del fringe benefit calcolato secondo le modalità previste e l’eventuale importo trattenuto o addebitato al dipendente (fatturato con IVA).

Esempio 1
Un’impresa assegna a un dipendente un’auto con emissioni tra 60 e 160 g/km di CO₂. Il fringe benefit stimato è € 3.000. Al dipendente viene addebitato annualmente € 2.000 (comprensivo di IVA). Il valore imponibile residuo è € 1.000, che rientra nel limite di esenzione per chi ha figli a carico: quindi, il benefit è fiscalmente esente.

Esempio 2
Un dipendente riceve in uso un motociclo aziendale. Il valore del benefit è di € 1.800. Non vi è alcun addebito. Il fringe benefit, superiore a € 1.000, concorre integralmente al reddito imponibile se il dipendente non ha figli fiscalmente a carico.

Formula di calcolo

Benefit determinato secondo la casistica normativa

meno

Importo addebitato al dipendente (fattura, IVA inclusa)

uguale

Valore del benefit (eventualmente esente, se rientra nei limiti previsti)

Qualora l’importo addebitato sia pari o superiore al fringe benefit stimato, il valore imponibile si azzera.

Assegnazioni multiple e interazioni con altri benefit

Nel calcolo complessivo, si devono includere anche altri benefit normalmente imponibili, come buoni spesa, polizze sanitarie, rimborsi utenze o mutui. Superare la soglia di esenzione rende integralmente imponibile l’eccedenza.

Regime transitorio e criticità operative

Il legislatore ha previsto un regime transitorio per il 2025, con l’introduzione del comma 48-bis nella legge di Bilancio. Tuttavia, la gestione pratica è divenuta più complessa per effetto delle numerose variabili: tipo di veicolo, emissioni, periodo di utilizzo, eventuali addebiti, presenza di figli a carico. La circolare 10/E chiarisce vari scenari, ma non scioglie tutti i dubbi, in particolare sulla gestione di benefit misti o frazionati nel tempo.

Per le imprese, è cruciale impostare policy aziendali chiare sull’uso dei veicoli, stabilire criteri coerenti di valorizzazione e predisporre correttamente le trattenute e le fatturazioni. Beneggi e Associati assiste nella predisposizione dei contratti, nel calcolo dei fringe benefit, nella corretta esposizione in busta paga e nel coordinamento con le regole fiscali e previdenziali. Una gestione trasparente dei benefit migliora il clima aziendale e previene contestazioni.

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