Con la risposta a interpello n. 187/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: le prestazioni rese in libera professione intramuraria (Alpi) dai dirigenti medici e dal personale sanitario del Servizio sanitario nazionale non possono beneficiare della flat tax del 15% introdotta dal decreto-legge 73/2024.
Un’agevolazione mirata, non estensibile
L’articolo 7 del Dl 73/2024 ha previsto un’imposta sostitutiva al 15% per le sole prestazioni aggiuntive rese da personale sanitario pubblico nell’ambito delle attività finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, a condizione che siano previste da clausole specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’obiettivo è chiaro: incentivare lo svolgimento di turni straordinari da parte del personale dipendente, per abbattere i tempi di attesa. Tuttavia, questo trattamento fiscale agevolato è riservato esclusivamente alle prestazioni indicate nei CCNL, svolte in regime di dipendenza.
Esempio 1
Un dirigente medico effettua turni aggiuntivi in ospedale pubblico durante le ore serali per smaltire arretrati diagnostici. Tali prestazioni, se previste nel CCNL e finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, rientrano nel perimetro della flat tax 15%.
Esempio 2
Lo stesso dirigente medico, nello stesso ospedale, svolge attività libero-professionale intramuraria (Alpi) al di fuori dell’orario di lavoro ordinario. Anche se tali prestazioni concorrono indirettamente a ridurre le liste d’attesa, non rientrano tra quelle agevolabili.
Conferme e limiti: interpretazione restrittiva dell’Agenzia
L’Agenzia ha ribadito che il regime agevolativo non si applica a:
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prestazioni rese in ambito privato convenzionato;
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prestazioni aggiuntive rese da personale universitario, anche se in ospedali pubblici;
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prestazioni Alpi, cioè attività libero-professionali svolte da personale dipendente in regime intramurario.
La ratio dell’esclusione è chiara: l’agevolazione è vincolata alla subordinazione lavorativa e all’applicazione del contratto collettivo nazionale, non a finalità simili.
Quali implicazioni per le strutture sanitarie pubbliche e per i medici
Questa interpretazione limita di fatto la portata dell’incentivo fiscale. Le strutture sanitarie pubbliche non possono contare sulla leva della flat tax per attrarre prestazioni intramurarie e dovranno continuare a inquadrare correttamente le attività aggiuntive per renderle compatibili con il regime agevolato.
I professionisti, da parte loro, dovranno fare attenzione a non confondere le due tipologie di attività e a pianificare il proprio impegno con un quadro fiscale chiaro.
In un contesto normativo frammentato, Beneggi e Associati affianca enti sanitari e professionisti nella corretta interpretazione e applicazione delle agevolazioni fiscali, nella stesura dei contratti integrativi e nella pianificazione fiscale delle attività intramurarie. Una guida esperta è oggi essenziale per evitare errori interpretativi e sfruttare le opportunità nel rispetto delle regole.