Reverse charge e regime forfettario: cosa cambia con il Dlgs 81/2025

Dal 13 giugno 2025, per i contribuenti in regime forfettario che effettuano acquisti soggetti a reverse charge, cambia la tempistica per il versamento dell’Iva. È quanto prevede il Dlgs 81/2025, che introduce un nuovo termine di pagamento: il 16 del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare. Una modifica solo apparentemente marginale, che in realtà impone una nuova attenzione interpretativa e operativa.

Il contesto: forfettari e operazioni Iva

Il regime forfettario, com’è noto, esonera dall’applicazione dell’Iva sulle vendite. I forfettari non esercitano la rivalsa dell’imposta e, per esprimere tale posizione, riportano in fattura specifiche diciture (“operazione esclusa da Iva” e codice N2.2 nel file Xml). Tuttavia, ciò non li esonera dagli obblighi relativi agli acquisti, soprattutto nei casi di reverse charge nazionale, intracomunitario o extracomunitario.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che in caso di acquisti da soggetti Ue o extra-Ue, anche i forfettari devono assolvere l’Iva secondo le modalità ordinarie, integrando la fattura o emettendo autofattura e versando l’imposta.

Esempio 1 – Reverse charge da un fornitore Ue

Un consulente in regime forfettario riceve una fattura per un servizio da una società francese. Nonostante il regime agevolato, è tenuto a integrare la fattura con l’Iva italiana, e fino al 12 giugno 2025 doveva versare l’imposta entro il 16 del mese successivo alla ricezione. Con la nuova norma, per operazioni effettuate dal 13 giugno in avanti, il versamento va eseguito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre in cui l’operazione è avvenuta.

La nuova regola: un doppio binario non ancora allineato

Il Dlgs 81/2025 ha modificato l’art. 1, comma 58 della legge 190/2014, introducendo la lettera e-bis: ora l’Iva per acquisti soggetti a reverse charge da parte di forfettari si versa con cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (es. 16 maggio per operazioni del primo trimestre).

Rimane però in vigore il comma 60, che impone l’obbligo di emissione dell’autofattura (o integrazione della fattura) entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Il legislatore ha dunque modificato la scadenza del versamento ma non ha aggiornato la tempistica dell’adempimento contabile.

Questo disallineamento crea incertezza: si potrebbe ritenere che il termine trimestrale valga solo per il pagamento, mentre l’autofattura andrebbe comunque predisposta entro il termine “mensile”. È verosimile, però, che in assenza di chiarimenti ufficiali si possa considerare valida una lettura unitaria della nuova norma, unificando i due obblighi alla nuova scadenza.

Esempio 2 – Autofattura per un servizio extra-Ue

Un fotografo forfettario acquista un servizio di editing da un professionista con sede negli USA. Deve emettere autofattura e versare l’Iva dovuta. Per un’operazione effettuata il 25 giugno 2025, la scadenza del versamento sarà il 16 settembre 2025. Ma, se si applica ancora il termine “mensile” per l’emissione dell’autofattura, sarebbe tenuto a farla entro il 16 luglio. In assenza di sanzioni specifiche e in attesa di una presa di posizione dell’Agenzia, si consiglia di rispettare entrambe le scadenze, almeno in questa fase iniziale.

Implicazioni operative e strategiche

Il nuovo calendario di versamento è un’opportunità per i forfettari: consente di gestire con maggiore liquidità i flussi finanziari. Tuttavia, comporta l’obbligo di monitorare con precisione le soglie di operazioni rilevanti (come gli acquisti intracomunitari sopra i 10.000 euro) e di adottare strumenti di controllo interno anche in un contesto semplificato.

Per i professionisti e le microimprese che operano spesso con fornitori esteri o in ambito digitale, la corretta gestione del reverse charge può diventare un vantaggio competitivo. L’errore, infatti, può comportare sanzioni, ma anche un rischio reputazionale nei rapporti con clienti business o pubbliche amministrazioni.

Lo Studio offre un’assistenza mirata ai forfettari che operano in ambito internazionale, con un’analisi personalizzata delle operazioni rilevanti, la predisposizione di strumenti di controllo e una gestione efficace degli adempimenti fiscali, anche alla luce delle recenti modifiche normative.

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