Dal 2025 anche le microimprese con bilancio abbreviato entreranno in derivazione rafforzata: ecco cosa cambia

Con lo schema di decreto correttivo Ires approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, si apre una nuova fase per la fiscalità d’impresa. In particolare, dal 2025 anche le microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata potranno applicare la derivazione rafforzata, non più solo quelle che optano per il bilancio ordinario. È una novità che avrà effetti concreti sulla determinazione del reddito imponibile e sulla semplificazione degli adempimenti fiscali.

Che cos’è la derivazione rafforzata

È un principio secondo cui, per determinare il reddito d’impresa, si fa riferimento diretto ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale stabiliti dai principi contabili adottati in bilancio. In pratica, ciò che è contabilmente rilevante lo è anche fiscalmente, senza la necessità di apportare aggiustamenti nel modello Redditi, salvo eccezioni previste espressamente dalla normativa fiscale.

La situazione prima del correttivo

Fino al 2024, potevano applicare la derivazione rafforzata solo le società che redigevano il bilancio in forma ordinaria. Le microimprese (cioè quelle che rientrano nei limiti dell’articolo 2435-ter del Codice civile: totale attivo non superiore a 175.000 euro, ricavi fino a 350.000 euro e massimo 5 dipendenti) erano escluse se redigevano il bilancio abbreviato, come di norma avviene.

La novità introdotta

Lo schema di decreto correttivo modifica l’articolo 83 del Tuir e consente, a partire dal bilancio relativo al 2025, l’ingresso nella derivazione rafforzata anche alle microimprese con bilancio in forma abbreviata, redatto secondo l’articolo 2435-bis del Codice civile. Questo significa che molte Srl e Spa di piccole dimensioni, che per scelta o necessità non compilano un bilancio ordinario, potranno comunque applicare i criteri contabili ai fini fiscali, senza necessità di variazioni extracontabili.

Esempio concreto

Una Srl che offre consulenze tecniche e contabilizza i ricavi per avanzamento lavori (secondo OIC 34), ma redige un bilancio abbreviato, dal 2025 potrà determinare l’Ires secondo lo stesso principio, senza dover “spostare” i ricavi a quando il lavoro è ultimato. Idem per i costi pluriennali (ammortamenti, risconti, etc.), che seguiranno le logiche contabili previste da OIC 19.

Effetti operativi e semplificazioni

L’estensione ha impatti positivi anche in termini di:

  • semplificazione della dichiarazione dei redditi, poiché viene meno la necessità di rettifiche fiscali su componenti reddituali che hanno già trovato corretta rappresentazione a bilancio;

  • correzione di errori contabili con modalità semplificate, disponibili solo per chi è in derivazione rafforzata;

  • maggiore allineamento tra bilancio civilistico e fisco, favorendo trasparenza e coerenza contabile.

Questione aperta: il comportamento pregresso

Il decreto correttivo vale dal 2025, ma resta irrisolto il destino delle microimprese che in passato hanno applicato la derivazione rafforzata pur con bilancio abbreviato. Una norma di interpretazione autentica potrebbe ratificare tali comportamenti, evitando contenziosi. Anche perché alcune holding, formalmente rientranti nei parametri del bilancio micro, di fatto applicano i principi contabili in modo esteso e sistematico.

Riallineamento: si amplia anche il perimetro applicativo

Un’altra modifica importante riguarda il regime di riallineamento previsto dal Dlgs 192/2024 per operazioni straordinarie neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti). Prima, si poteva riallineare solo in presenza di principi contabili differenti tra le società coinvolte. Ora sarà possibile farlo anche quando, pur usando gli stessi principi (es. OIC), si modifica un criterio contabile specifico, come la classificazione o l’imputazione temporale.

Esempio pratico: fusione tra due Srl OIC

Due Srl soggette agli stessi principi OIC si fondono. L’incorporante decide di riclassificare una parte dell’avviamento della società incorporata come lista clienti. Questa modifica contabile non era rilevante nel vecchio regime, ma con la nuova norma potrà giustificare il riallineamento anche in assenza di differenze di principi, purché ci sia una diversa rappresentazione contabile significativa.

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