Nel settore dello sport dilettantistico, le società si confrontano sempre più spesso con incarichi tecnici e operativi estranei all’attività sportiva propriamente detta. Uno scenario frequente è quello dell’affidamento, da parte di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSD a r.l. senza scopo di lucro), di incarichi tecnici come l’installazione di una rete internet o la configurazione di infrastrutture digitali.
Tali prestazioni pongono una serie di quesiti rilevanti in materia di lavoro autonomo occasionale, contributi INPS, ritenute fiscali e obblighi comunicativi. Analizziamo il quadro giuridico-fiscale per capire quando questa soluzione contrattuale è lecita, efficace e compatibile con la struttura giuridica di una SSD.
Prestazioni estranee all’attività sportiva: esclusione dal D.Lgs. 36/2021
L’attività di installazione rete internet, cablaggi o manutenzioni non può in alcun modo essere qualificata come “lavoro sportivo”, ai sensi del D.Lgs. 36/2021. Non rientra né tra le mansioni tecniche né tra le attività accessorie indicate dalla normativa. Pertanto, l’inquadramento corretto è quello previsto dal codice civile e dal TUIR, art. 67, lett. l).
Il prestatore può quindi essere contrattualizzato come lavoratore autonomo occasionale, purché:
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l’attività sia svolta in modo non abituale;
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non sia organizzata in forma d’impresa;
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manchi una stabile organizzazione dei mezzi.
Nel caso descritto, il compenso pattuito è di circa 25.000 euro. Ciò non rappresenta un ostacolo formale, poiché la normativa non prevede un limite massimo di importo per l’attivazione di un rapporto di lavoro autonomo occasionale.
Obblighi contributivi: Gestione Separata INPS
Superata la soglia dei 5.000 euro annui (da intendersi cumulativamente per tutti i rapporti occasionali percepiti dal collaboratore), scatta l’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS. Questo obbligo è condiviso:
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1/3 a carico del prestatore;
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2/3 a carico del committente.
L’aliquota applicabile varia in funzione del profilo previdenziale del collaboratore e viene annualmente aggiornata dall’INPS (Circ. INPS n. 21/2025). La contribuzione va versata tramite modello F24, unitamente alla trasmissione mensile del flusso Uniemens, con riferimento al periodo di effettivo pagamento del compenso.
Regime fiscale: ritenuta d’acconto 20%
Sul piano fiscale, il compenso deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%, in base al principio di cassa. La SSD, agendo come sostituto d’imposta, è responsabile di:
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versare la ritenuta tramite F24;
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certificare l’importo nella CU (Certificazione Unica);
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includere l’operazione nel modello 770.
Comunicazione all’Ispettorato del lavoro: quando non serve
La comunicazione preventiva dei rapporti occasionali all’Ispettorato del lavoro, prevista dall’art. 14 del D.L. 146/2021, non si applica in via generale alle SSD prive di finalità imprenditoriali.
La nota INL–MLPS n. 109/2022, nelle relative FAQ, ha chiarito che le società sportive dilettantistiche non sono da considerarsi soggetti imprenditoriali ai fini dell’obbligo di comunicazione, salvo gestione di attività commerciali prevalenti. Ciononostante, è opportuno verificare:
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la natura giuridico-fiscale della SSD (soprattutto in caso di configurazione come S.r.l.);
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il peso delle attività commerciali sul bilancio complessivo.
Due esempi operativi
Caso A – SSD con attività esclusivamente istituzionale: una SSD a r.l. priva di partita IVA affida a un tecnico esterno la configurazione della rete Wi-Fi per eventi. Il compenso è di 12.000 euro. L’incarico viene gestito come prestazione occasionale, con ritenuta 20% e versamento contributivo oltre i 5.000 euro. Nessuna comunicazione preventiva è richiesta.
Caso B – SSD con attività commerciale prevalente: una SSD a r.l. che gestisce anche un bar sportivo con ricavi superiori al 70% del totale commissiona lavori di cablaggio a un soggetto esterno. Per prudenza, si effettua anche la comunicazione preventiva all’INL, onde evitare contestazioni sulla natura imprenditoriale.
Affidare incarichi occasionali di natura tecnica esterna, anche per importi elevati, è perfettamente legittimo per una SSD, ma richiede una gestione puntuale e rigorosa degli adempimenti fiscali e contributivi. L’assenza di obbligo comunicativo non deve indurre in superficialità: ogni decisione deve essere documentata, tracciabile e coerente con la struttura giuridica della società.
Affidarsi a un partner qualificato come Beneggi e Associati consente di minimizzare i rischi di errori o contestazioni, adottando un modello operativo che unisce precisione tecnica, ottimizzazione fiscale e rispetto normativo. In un contesto normativo sempre più articolato, l’approccio strategico è l’unico che tutela davvero chi amministra.