La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la lettera c‑sexies all’art. 67 del TUIR, imponendo un’imposta sostitutiva del 26 % sulle plusvalenze e altri proventi da cripto-attività realizzati da persone fisiche, con franchigia annuale di 2.000 €.
La FAQ pubblicata il 30 aprile 2025 chiarisce espressamente che la soglia non è una “soglia di scatto”, ma una franchigia: si tassa solo l’importo eccedente i 2.000 €, non l’intera plusvalenza superata tale limite.
Esempio pratico:
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Plusvalenze totali 2024: 2.500 €
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Base imponibile = 2.500 € – 2.000 € = 500 €
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Imposta sostitutiva: 500 € × 26 % = 130 €.
Fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota resta 26 %. Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota sale al 33 % e viene eliminata la franchigia, rendendo imponibili anche plusvalenze di entità qualsiasi.
Interpello n. 135 del 14 maggio 2025: banca dati su isse operative
Con la risposta ad interpello n. 135/2025, l’Agenzia ha affrontato questioni rilevanti in materia di risparmio amministrato applicato a cripto-attività.
1. Trasferimenti verso wallet esterni (self‑custodial o presso altro exchange)
Il trasferimento non è imponibile solo se il contribuente produce documentazione oggettiva che comprovi la titolarità del wallet. Non sono ammesse semplici autodichiarazioni, neppure firmate o registrate. In assenza di documenti certi, l’intermediario dovrà trattare l’operazione come una cessione imponibile.
2. Apporti da wallet esterni al wallet dell’intermediario
L’intermediario può assumere come costo fiscale delle cripto-attività solo se dispone di certificazioni ufficiali (es. documenti rilasciati da altri operatori o contabili bancaria). In assenza, il valore di carico viene posto pari a zero, con conseguente tassazione integrale a ogni successiva cessione.
3. Revoca dell’opzione per il risparmio amministrato
In caso di revoca da parte del cliente:
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l’intermediario mantiene lo status di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno in cui è comunicata;
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deve fornire al cliente il valore fiscale di carico e le eventuali minusvalenze residue con periodo di formazione per consentirne l’utilizzo futuro o la compensazione fiscalmente corretta.
4. Determinazione del costo di acquisto
L’Agenzia conferma l’applicazione del criterio del costo medio ponderato per ogni cripto‑attività omogenea (es. BTC, ETH…), così come già previsto dalla circolare 30/E del 2023 e richiamando il principio consolidato per gli strumenti finanziari.
Esempi concreti di applicazione
Esempio 1: contribuente persona fisica
Un privato realizza nel 2024 una plusvalenza da staking per 3.200 €. La base imponibile è pari a 1.200 € (3.200 € – 2.000 €), su cui si applica il 26 %: imposta dovuta = 312 €. Se nella dichiarazione originaria è stata tassata l’intera somma, può richiedere rimborso della differenza.
Esempio 2: intermediario e trasferimento a self‑custodial wallet
Un exchange riceve richiesta di trasferimento verso wallet esterno. Il cliente dichiara di esserne titolare, ma non fornisce alcuna documentazione ufficiale. L’intermediario dovrà considerare fiscalmente rilevante l’operazione e applicare eventuali imposte sostitutive sulle plusvalenze teoriche risultanti.
Lo studio pone come asset distintivo:
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competenza tecnica trasversale: costante aggiornamento sulle novità normative e prassi ufficiali;
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approccio strategico: analisi proattiva del rischio fiscale e normativa europea (MiCAR e AML);
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orientamento all’eccellenza: procedure documentali e compliance organizzativa in linea con requisiti OAM e obblighi fiscali.
Offriamo:
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assistenza per la richiesta di rimborso imposta 2023/2024 in caso di mancata applicazione della franchigia;
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supporto nella predisposizione di evidenze documentali per trasferimenti da/verso wallet esterni;
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implementazione di procedure interne per gestione rigorosa del costo medio ponderato e tracciamento dei valori fiscali.