Con la legge di conversione del Dl 95/2025, il legislatore ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità, per le parti individuali, di inserire autonomamente le causali che legittimano l’estensione dei contratti a termine oltre i 12 mesi, anche in somministrazione. Una proroga che, in realtà, conferma l’incapacità sistemica della contrattazione collettiva di coprire in tempi utili uno snodo operativo fondamentale per la gestione del personale.
Per imprese e datori di lavoro si tratta di un’estensione pratica e strategica, che evita il blocco dei contratti in essere e consente di gestire in continuità le esigenze produttive, organizzative e tecniche, anche in assenza di un accordo sindacale.
Quadro normativo: cosa dice il Dlgs 81/2015
In base all’articolo 19 del Dlgs 81/2015:
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i contratti a termine (compresi quelli in somministrazione) possono essere stipulati liberamente fino a 12 mesi, senza obbligo di motivazione;
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oltre i 12 mesi, il contratto può proseguire solo in presenza di causali giustificative.
La riforma operata dal Dl 48/2023, convertito con legge 85/2023, ha previsto che tali causali debbano essere:
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individuate da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
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o, in assenza di accordi collettivi, indicate direttamente dalle parti individuali, come previsto dalla disciplina transitoria.
La proroga: una transizione che diventa sistema
Quella del 2026 è la terza proroga consecutiva:
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prima scadenza: 30 aprile 2024 (Dl 48/2023);
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prima proroga: 31 dicembre 2024 (legge 191/2023);
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seconda proroga: 31 dicembre 2025 (legge 56/2024);
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terza proroga: 31 dicembre 2026 (legge di conversione del Dl 95/2025).
In assenza di contrattazione collettiva, la norma consente alle parti di continuare a stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi indicando nel contratto individuale le “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”. Queste causali vanno redatte in forma dettagliata e congruente con l’attività svolta.
Esempi concreti: due casi di applicazione
1. Azienda metalmeccanica in fase di reindustrializzazione
Un’impresa impegnata nel rilancio di un sito produttivo ha necessità di mantenere personale tecnico per oltre 12 mesi, in attesa di confermare l’organico definitivo. Non essendo ancora intervenuto un contratto aziendale che disciplini i “casi”, l’azienda utilizza la possibilità di inserire una causale individuale che espliciti il bisogno di continuità tecnica nella fase di transizione produttiva.
2. Società di servizi IT con contratti a progetto
Una società che opera su progetti specifici, con scadenze di lungo periodo, proroga un contratto a termine oltre i 12 mesi indicando, nel contratto individuale, una causale che esplicita la necessità di continuità su un progetto in fase di deployment per un cliente strategico. Anche in questo caso, la mancanza di accordi collettivi non blocca la prosecuzione del rapporto.
Un vuoto strutturale che diventa strumento operativo
Di fatto, la norma transitoria si è trasformata in regola di sistema. La difficoltà, spesso insormontabile, di ottenere intese sindacali puntuali e tempestive ha reso l’autonomia contrattuale non solo utile, ma indispensabile.
Il problema risiede nell’instabilità normativa: proroghe annuali non consentono una pianificazione a lungo termine. Per questo motivo è auspicabile una riforma strutturale che stabilizzi la possibilità di usare causali individuali o, in alternativa, obblighi il sistema collettivo a produrre strumenti applicabili nei tempi congrui con le dinamiche aziendali.
La redazione corretta delle causali individuali richiede competenze giuridiche e una lettura strategica dei fabbisogni organizzativi. Una formula generica o non coerente può essere impugnata e trasformare un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato per effetto giuridico.
Beneggi e Associati supporta le imprese con un servizio integrato di consulenza giuslavoristica, che garantisce:
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redazione di contratti pienamente conformi;
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audit sulla validità delle proroghe;
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costruzione di sistemi documentali coerenti con i fabbisogni aziendali;
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gestione del dialogo sindacale, ove necessario.